Gli incentivi tecnici previsti dal nuovo codice appalti: sintesi delle novità

Cosa cambia in relazione agli incentivi tecnici previsti per valorizzare l’apporto del personale interno alle PA (con utile tabella di confronto tra vecchia e nuova disciplina)

19 Aprile 2023
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di AMEDEO SCARSELLA

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 77 del 31 marzo 2023 – Suppl. Ordinario n. 12, il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”. Il testo è stato ripubblicato con note sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.87 del 13-04-2023 – Suppl. Ordinario n. 14. In base all’art. 229 del d.lgs. 36/2023 “1. Il codice entra in vigore, con i relativi allegati, il 1° aprile 2023. 2. Le disposizioni del codice, con i relativi allegati acquistano efficacia il 1° luglio 2023”.
Il testo contiene molte novità e nelle Newsletter d’Autore, tra i vari argomenti, cercheremo nel corso delle prossime settimane di fornire approfondimenti tematici anche sui diversi aspetti di maggiore interesse riguardanti il nuovo codice appalti.

Iniziamo con l’art. 45 che disciplina con diverse novità gli incentivi tecnici previsti per valorizzare l’apporto del personale interno alle PA. Per una maggiore facilità di lettura ho predisposto una tabella di raffronto, dove è possibile vedere contemporaneamente il testo dell’art. 113 del d.lgs. 50/2016, il testo dell’art. 45 del d.lgs. 36/2023, i contenuti salienti relativi ai diversi commi così come indicati nella relazione tecnica e infine un’indicazione delle novità rilevanti contenute nei diversi commi.

Esaminiamo nel dettaglio le modifiche di maggiore impatto, premettendo che la relazione illustrativa al codice sul nuovo art. 45 precisa che “L’articolo disciplina gli incentivi per funzioni tecniche, rinviando all’allegato I.10 per l’elenco delle attività da incentivare. La previsione, sebbene semplificata rispetto alla versione precedente contenuta nell’art. 113 del d.lgs. 50/2016, reca una disciplina non limitata alle linee generali, ma estesa a profili di dettaglio, e ciò allo scopo di prevenire le difficoltà e le incertezze in cui incorrono le amministrazioni nella fase applicativa, anche per i timori di responsabilità amministrativa connessa all’erogazione di incentivi non dovuti. La finalità è quella di stimolare, attraverso la corretta erogazione degli incentivi, l’incremento delle professionalità interne all’amministrazione e il risparmio di spesa per mancato ricorso a professionisti esterni”.

Incentivi tecnici per tutte le procedure di affidamento

Le risorse per remunerare le attività tecniche gravano sugli stanziamenti relativi alle procedure di affidamento, estendendo la previsione alle attività tecniche relative a tutte le procedure e non solo all’appalto. Si superano, in tal modo, le difficoltà discendenti dalla vigente formulazione che, a parità di funzioni tecniche svolte, consentiva l’erogazione dell’incentivo ai dipendenti solo in caso di appalti ed escludeva tutte le altre procedure e gli affidamenti diretti.
Sulla base dell’art. 113 del d.lgs. 50/2016 la Corte dei conti esclude l’erogazione degli incentivi per le concessioni e per gli affidamenti diretti, tranne in casi specifici in cui l’amministrazione, nonostante l’affidamento diretto, proceda ad una procedura comparativa, motivandola adeguatamente. Secondo la relazione tecnica al Codice tale interpretazione restrittiva risulta superata dalla nuova formulazione dell’art. 45 del d.lgs. 36/2023.

Le attività oggetto di incentivi tecnici

Il comma 1 dell’art. 45 rinvia a un allegato al codice per l’elencazione – tassativa – delle attività tecniche da remunerare. La relazione sottolinea inoltre che l’allegato I.10 riproduce “in modo più analitico e preciso il contenuto del comma 1 dell’attuale articolo 113, d.lgs. n. 50/2016”.
Le attività che possono essere remunerate sono le seguenti:
– programmazione della spesa per investimenti;
– responsabile unico del progetto;
– collaborazione all’attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell’intervento);
–  redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
– redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
– redazione del progetto esecutivo;
– coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
– verifica del progetto ai fini della sua validazione;
– predisposizione dei documenti di gara;
– direzione dei lavori;
–  ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
– coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
– direzione dell’esecuzione;
– collaboratori del direttore dell’esecuzione;
– coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
– collaudo tecnico-amministrativo;
– regolare esecuzione;
– verifica di conformità;
– collaudo statico (ove necessario).

Il secondo periodo dell’art. 45, comma 1, stabilisce che, in sede di prima applicazione del codice, l’allegato I.10 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento ministeriale adottato ai sensi dell’art. 17, comma 3, della l. n. 400/1988, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituirà integralmente anche in qualità di allegato al codice.

Innalzato il tetto retributivo individuale

È previsto un tetto massimo individuale che costituisce il limite annuo per ciascun dipendente: gli importi complessivamente maturati (secondo il criterio della competenza, a prescindere dalla data di pagamento) nel corso dell’anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non possono superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente.
Viene, quindi, innalzato il tetto retributivo individuale per il singolo dipendente che viene portato fino al 100%. Nello specifico, l’art. 113, comma 3, del d.lgs 50/2016 poneva il limite al 50%.

Non più necessario il passaggio nel fondo

Inoltre, è previsto un incremento ulteriore del 15%, rispetto al trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente, per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell’appalto.
Nella relazione illustrativa si sottolinea che il comma 3 dell’art. 45 stabilisce che gli incentivi per funzioni tecniche “sono erogati direttamente al personale dipendente, senza la confluenza nel fondo per l’incentivazione come previsto dal vigente articolo 113 del d.lgs. 50/2016, attuando una notevole semplificazione sul piano finanziario, burocratico e contabile”.

Modifica dell’atto di determinazione dei criteri di riparto

I criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del codice. La norma non fa più alcun riferimento alla “contrattazione decentrata integrativa del personale sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti,” previsione contenuta nell’art. 113 del d.lgs 50/2016.
La norma pone qualche dubbio interpretativo, soprattutto in ordine alle relazioni sindacali da rispettare, in ordine al quale si è svolto un approfondimento nell’articolo I nuovi regolamenti per gli incentivi ai tecnici: quali relazioni sindacali?

Confermata l’esclusione del personale dirigenziale dagli incentivi

Il comma 4 dell’art. 45 ribadisce che “Le disposizioni del comma 3 e del presente comma non si applicano al personale con qualifica dirigenziale”.
Sul punto si rammenta che al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall’attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, l’art. 8, comma 5 del d.l. 13/2023 dispone che “gli enti locali prevedono nei propri regolamenti e previa definizione dei criteri in sede di contrattazione decentrata, la possibilità di erogare, relativamente ai progetti del PNRR, l’incentivo di cui all’articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei predetti progetti, in deroga al limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n.75”.
Sulla base di tale disposizione speciale gli enti locali per gli anni dal 2023 al 2026 possono erogare, in deroga ai limiti di importo previsti dalla normativa vigente, anche al personale dirigenziale coinvolto nei progetti del PNRR l’incentivo per funzioni tecniche previsto dal dall’art. 113 del d.lgs. 113/2016. La formulazione della norma lascia molti dubbi in ordine alla possibilità di estendere tale deroga anche ai nuovi incentivi disciplinati dall’art. 45 del d.lgs. 36/2023.

Gli Appalti Pubblici dopo il nuovo Codice – Primo commento al D.Lgs. 31 marzo 2023, n.36

• Il regime transitorio• Il nuovo “Responsabile Unico di Progetto”• Le novità in tutto il ciclo dell’appalto• Le procedure sotto e sopra sogliaCon il D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 è stato approvato il nuovo Codice dei contratti pubblici, emanato in attuazione della Legge delega n. 78/2022. Sia le innovazioni che le discontinuità rispetto al D.Lgs. 50/2016 sono significative e profonde. Pertanto, questo volume intende essere una GUIDA OPERATIVA, per un primo sicuro orientamento nella complessa e articolata disciplina DEL NUOVO CODICE, privilegiando una descrizione chiara, un linguaggio semplice e un approccio sistematico. Inoltre, questo nuovo Codice si presenta come il primo testo unico “autoapplicativo” essendo già incorporata nei suoi allegati la normativa di dettaglio di natura regolamentare. Nel manuale sono incorporati:• Box di sintesi su cosa cambia• Il testo integrale del nuovo codice 2023L’esigenza prioritaria di valorizzare gli appalti pubblici come leva strategica per la ripresa dell’economia, il rilancio degli investimenti e l’attuazione del PNRR, hanno condotto il legislatore ad un radicale mutamento di prospettiva nella regolazione della materia, orientandola verso i nuovi principi del “risultato”, della “fiducia” e dell’“accesso al mercato”.Il drammatico contesto economico-sociale, indotto prima dalla lunga pandemia e ulteriormente aggravato dal conflitto russo-ucraino, e la ineludibile necessità di garantire un’efficace e tempestiva ripresa, hanno anche richiesto la conversione di molte delle recenti misure emergenziali e transitorie in norme a “regime ordinario” (procedure di affidamento, tempi di espletamento dei procedimenti di aggiudicazione, rinegoziazione e revisione prezzi, soglie degli affidamenti diretti e procedure semplificate, ecc.).Alessandro MassariAvvocato specializzato in contrattualistica pubblica, direttore del mensile “Appalti&Contratti” e della rivista internet appaltiecontratti.it

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