Gli enti locali devono ripristinare i Giudici di pace soppressi

Lo prevede una circolare del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi uffici del giudice di pace

13 Maggio 2015
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Enti locali chiamati al ripristino degli uffici dei giudici di pace soppressi. L’istanza deve essere infatti inviata entro il 30 luglio al Ministero della giustizia, indicando però con precisione il personale da destinare agli uffici ripristinati, in modo da consentire l’avvio del progetto di formazione. È quanto prevede la circolare 12.5.2015, prot. 3826.Id del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi uffici del giudice di pace di via Arenula, recante le “istruzioni per il ripristino degli uffici del giudice di pace soppressi, ai sensi del dl 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modifiche con legge 27 febbraio 2015, n. 11”.

In attuazione della legge 11/2015, sottolinea la circolare, la procedura dovrà essere definita in tempi ristretti, dato che, una volta scaduto il termine per la presentazione dell’istanza, entro il 28 febbraio 2016 debbano essere espletate da parte del Ministero tutte le attività di: valutazione dell’impegno di spesa, degli ambiti territoriali, del personale messo a disposizione degli enti per essere assegnato agli uffici del giudice di pace da ripristinare, nonché portare a termine le relative attività di formazione, al fine di predisporre, entro il medesimo termine, il decreto ministeriale che individua gli uffici del giudice di pace ripristinati.

Perciò, via Arenula chiede agli enti interessati di provvedere, già nel corpo dell’istanza, a individuare il personale da destinare agli uffici, con la compagine definitiva del personale da adibire, al fine assicurare una durata della loro formazione utile al passaggio di gestione dell’ufficio giudiziario entri i termini individuati dalla normativa in oggetto.

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