I proprietari e titolari di diritti reali sugli immobili che non risultano censiti in catasto o che hanno perso determinati requisiti, come quelli di ruralità, dovranno presentare la dichiarazione di aggiornamento entro il prossimo 30 aprile (che cade di sabato). Con il comma 5-bis, dell’articolo 2, del dl 29/12/2010 n. 225, convertito con la legge del 26/2/2011 n. 10, in vigore dal 27 febbraio 2011, il legislatore ha ulteriormente prorogato al 30 aprile prossimo, il termine fissato inizialmente al 31/12/2010, dall’articolo 19, dl n. 78/2010 e successivamente individuato nel 31 marzo scorso, per la regolarizzazione dei cosiddetti immobili fantasma. Peraltro, sul punto siamo ancora in attesa della norma di interpretazione autentica che confermi la presenza della ruralità delle costruzioni al solo rispetto dei requisiti indicati dalle disposizioni appena richiamate, a prescindere dall’accatastamento degli stessi nelle categorie «A/6» e «D/10», peraltro non assegnabili e/o cadute in disuso (sul tema, si veda Agenzia del territorio, circolare n. 96/T del 1998, n. 7/T del 2007, nota n. 10933 del 2010, audizione del Direttore del 22/2/2011 e Agenzia delle entrate, circolare n. 50/E del 2000) Infatti, il 16 febbraio scorso alla Camera dei deputati è stato licenziato il testo unificato delle proposte di legge AA.CC. 41-320-321-605-2007-2115-2932, recante «Disposizioni in favore dei territori di montagna» che è attualmente all’esame del Senato (A.S. 2566); la definitiva prescrizione sancita da detta interpretazione è che «… non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, indipendentemente dalla categoria catastale, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità, di cui all’articolo 9 del decreto legge 30 dicembre 1993 n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 e successive modificazioni…». Come detto, il decreto «milleproroghe» ha fatto slittare ulteriormente il termine per la regolarizzazione al prossimo 30 aprile, dovendo evidenziare che non si tratta di una vera e propria sanatoria, con la conseguenza che restano aperti problemi inerenti al potenziale recupero di imposte, sanzioni, interessi e tributi pregressi da parte dell’Amministrazione finanziaria e degli enti comunali; si ricorda, infatti, che il decreto di proroga ha anche disposto che gli effetti «fiscali» delle nuove rendite attribuite, fatta salva la possibilità di dimostrare in autotutela ed a cura del contribuente una diversa decorrenza, decorrono dal-l’1/1/2007. Entro la nuova scadenza, i titolari di diritti sugli immobili dovranno presentare, ai fini tributari, la relativa dichiarazione di aggiornamento catastale, mentre il Territorio, in data successiva, comunicherà agli enti comunali le dichiarazioni di accatastamento al fine di effettuare tutti i controlli di conformità necessari e fornirà al collegio provinciale dei geometri (ItaliaOggi, 15/4/2011) l’elenco delle particelle risultate non conformi, in quanto il Consiglio nazionale (mediante convenzione ad hoc) si è reso disponibile a garantire il buon esito dell’operazione di regolarizzazione, utilizzando uno specifico software, stante il fatto che l’agenzia potrà surrogarsi al contribuente inerte, naturalmente con addebito delle spese a carico di quest’ultimo (Agenzia del territorio, circolare 3/T del 2010). Infine, appare chiaro che, oltre all’addebito delle spese appena indicate per il professionista che procede nella regolarizzazione della costruzione, alle imposte (e tributi) pregresse, scatteranno le sanzioni, di cui all’art. 31, r.d.l. n. 652 del 1939, a cui si aggiungono gli oneri determinati (Italia Oggi, 20/04/2011) dal Territorio con il provvedimento del 19/04/2011, protocollo n. 24826.
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