I contenuti della norma
Come scrive l’esperto della materia Maurizio Lucca, sul portale di Maggioli Cultura, la stratificazione delle modifiche impone infatti che gli accordi di collaborazione debbano essere sottoscritti «con firma digitale, ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera q-bis, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi». Inoltre «non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato», provvedendo «nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente»
Collaborazione in ambito artistico
Gli accordi di collaborazione in questione hanno lo scopo di assolvere una funzione pubblica autolimitando le Amministrazioni coinvolte mediante una sequenza procedimentale di reciproche concessioni e obblighi per la risoluzione di “interessi comuni, ma avendo al tempo stesso cura di esercitare le specifiche competenze mediante “complementari e sinergiche” attività. Il risultato dell’accordo è una semplificazione dei rapporti tra PA al fine di realizzare interessi comuni.
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