Dal 2 giugno pertanto sono pienamente operative le nuove regole in materia di attribuzione del cognome risultanti in seguito all’intervento della Corte Costituzionale, che gli ufficiali di stato civile sono tenuti fin da subito ad applicare.
Ciò è stato tempestivamente confermato dal Ministero dell’Interno con circolare datata 1° giugno 2022, n. 63 nella quale si legge testualmente che “la richiamata sentenza si applicherà, dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, alle ipotesi in cui l’attribuzione del cognome non sia ancora avvenuta, comprese quelle in cui sia pendente un procedimento giurisdizionale finalizzato a tale scopo”.
Ecco pertanto le nuove regole che l’ufficiale di stato civile deve osservare nella formazione degli atti di nascita, come delineato da William Damiani sul portale Servizidemografici.com:
a) il cognome del figlio deve comporsi con i cognomi dei genitori, nell’ordine dagli stessi deciso (paterno+materno oppure materno+paterno);
b) se non vi è accordo fra i genitori sull’ordine di attribuzione dei cognomi è necessario l’intervento del giudice;
c) c’è comunque la possibilità per i genitori di attribuire, di comune accordo, soltanto il cognome di uno loro (paterno oppure materno).
> PER APPROFONDIRE: Gli atti di stato civile – Nascita, cittadinanza, matrimonio, unione civile, morte.
Il Ministero dell’Interno nella circolare precisa che “l’accordo fra i genitori è imprescindibile per poter attribuire al figlio il cognome di uno soltanto dei genitori. In mancanza di tale accordo devono attribuirsi i cognomi di entrambi i genitori, nell’ordine dagli stessi deciso. Qualora, inoltre, non vi sia accordo sull’ordine di attribuzione dei cognomi, la Corte Costituzionale – nella stessa sentenza – ha precisato che si rende necessario l’intervento del giudice, che l’ordinamento giuridico già prevede per risolvere il disaccordo su scelte riguardanti i figli”.
La circolare non è intervenuta circa le modalità necessarie per documentare l’accordo fra i genitori, sia in riferimento all’ordine di attribuzione dei due cognomi, sia in riferimento alla scelta di un solo cognome.
>> LA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL’INTERNO, 1° GIUGNO 2022, n. 63.
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