C’è una mina sul cammino delle gestioni associate dei piccoli Comuni, obbligatorie da gennaio prossimo. L’interpretazione letterale della norma contenuta nell’articolo 31, comma 2, della legge 183/11, secondo la quale ai fini della determinazione dell’obiettivo di Patto di stabilità i Comuni devono prendere a base la spesa corrente registrata nei conti consuntivi senza alcuna esclusione (esplicitata nella circolare del ministero dell’Economia n. 5/13), provoca consistenti difficoltà all’attuazione delle forme associative.
L’articolo 19 del Dl 95/12 dispone che i Comuni fino a 5mila abitanti, ovvero fino a 3mila abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esercitano, dal 1° gennaio 2014, in forma associata, mediante unione di Comuni o convenzioni, tutte le funzioni fondamentali, con la sola eccezione dei servizi di stato civile, di anagrafe, elettorali e statistici.
Il criterio dettato da questa normativa sul Patto di stabilità mostra, nella prospettiva della costituzione delle convenzioni due principali inconvenienti: ela spesa corrente sostenuta dai Comuni capofila anche per conto degli altri aderenti alle convenzioni non rappresenta il reale carico di questa categoria di spesa in quanto non tiene conto dei rimborsi effettuati a loro favore dagli altri Comuni; ragli effetti del calcolo complessivo del comparto comuni la spesa di cui al punto precedente viene conteggiata due volte: una volta dai Comuni capofila e una seconda volta dai Comuni aderenti alle convenzioni sotto forma di rimborso innalzando, in tal modo, artificiosamente l’obiettivo di patto di stabilità dell’intero comparto.
Emerge ora una difficoltà nella formazione delle convenzioni poiché, a causa del meccanismo di calcolo prima illustrato, molti Comuni si rifiutano di assumere la funzione di enti capofila. Come rimediare a questa situazione? A parere di chi scrive si potrebbe modificare l’interpretazione della norma con un provvedimento, anche non regolamentare, da parte del Mef, che autorizzi l’imputazione a bilancio da parte dei Comuni capofila di queste spese, ed in conseguenza delle correlative entrate, ai servizi per conto terzi; soluzione questa che non appare in contrasto con la vigente classificazione di bilancio di cui al Dpr 194/96. In alternativa, se non si ritenesse percorribile questa strada occorrerebbe intervenire con norma di livello legislativo. Ma occorre farlo con urgenza, stante gli stretti tempi a disposizione.
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