Gas, favorite le società quotate

Distorsione della concorrenza nella partecipazione agli appalti

Italia Oggi
9 Marzo 2012
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Può un tecnogoverno liberalizzatore favorire le ex municipalizzate quotate a scapito delle altre aziende del settore assenti da Piazza Affari? La domanda circola con insistenza non solo nei palazzi della politica. A rispondere di sì, a malincuore, sono settori del Pd, del Pdl e del Terzo Polo che puntano il dito sull’articolo 25 del decreto sulle liberalizzazioni e gridano, a taccuini chiusi, alla concorrenza tradita.
L’articolo in questione, con la regia del sottosegretario allo Sviluppo economico, Claudio De Vincenti, ha generato soddisfazione nelle società multiservizi che hanno in pancia affidamenti diretti attualmente quotate in Borsa, come Hera, A2A, Acea, Ascopiave e Iren. Vediamo perché.
Poco meno di dodici anni fa il decreto Letta jr (decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164) liberalizzava, tra le altre cose, il settore della distribuzione del gas, dando il via alla stagione della trasformazione delle aziende municipalizzate in società di capitali e fissava un lungo periodo transitorio, variamente prorogato sino allo scorso anno, allo scadere del quale tutte le gestioni in essere, assegnate per lo più senza gara e per periodi pluridecennali, venivano a scadenza per essere riassegnate esclusivamente mediante gara.
Il Letta stabilisce, inoltre, (articolo 14, comma 5) che alle gare per l’assegnazione del servizio di distribuzione del gas non possano partecipare le società, le loro controllate, controllanti e controllate da una medesima controllante, che, in Italia o in altri paesi dell’Unione europea, gestiscono di fatto, o per disposizioni di legge, di atto amministrativo o per contratto, servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto o di una procedura non ad evidenza pubblica.
Tuttavia, per assicurare la più ampia partecipazione alle gare che si avviano al termine del periodo transitorio, la norma consente a tutte le società già affidatarie del servizio di distribuzione del gas di partecipare a tutte le gare anche se ancora, temporaneamente, in possesso di affidamenti diretti per questo specifico servizio.Nel frattempo, il settore della distribuzione del gas è stato interessato da una riforma del settore, completata in questa legislatura dal governo Berlusconi, che ha introdotto gli ambiti territoriali minimi riducendo il numero delle gestioni da oltre tremila a 177 (decreto ministeriale Mise dell’11 gennaio 2011) e ha fissato un calendario di gare scaglionate nell’arco di 42 mesi successivi al gennaio 2012 allo scopo di evitare il sovrapporsi di gare contemporanee.
In questo scenario che vede avvantaggiati gli operatori di dimensioni maggiori, in presenza di ambiti che hanno dimensioni molto ampie, si inserisce l’articolo 25 del decreto legge n. 1 del 24 gennaio 2012 (decreto liberalizzazioni) come emendato dall’esecutivo. S’introducono due apparentemente innocue modifiche al decreto Letta che producono però un effetto distorsivo della concorrenza ad esclusivo vantaggio delle società quotate e delle loro controllate. Si stabilisce, infatti, che il divieto posto alla partecipazione alle gare per la distribuzione del gas alle società affidatarie dirette di servizi pubblici locali non si applichi alle società quotate in mercati regolamentati e alle società da queste direttamente o indirettamente controllate, nonché al socio opportunamente selezionato e alle società a partecipazione mista pubblica e privata. In questo modo, per le sole società quotate e per le loro controllate, il possesso di affidamenti diretti in qualsiasi servizio pubblico locale non è più un ostacolo alla partecipazione alle gare. Una disparità di trattamento rispetto alle altre società, si mormora anche in ambienti dell’Anci, l’associazione nazionale dei comuni. «La perversione si fa diabolica», nota un addetto ai lavori che segue l’iter parlamentare, «infatti si prevede che tutte le restanti società, quelle non quotate e/o non controllate da quotate, già affidatarie del servizio di distribuzione del gas, possono partecipare senza limitazioni alle prime gare successive al periodo transitorio se ancora, temporaneamente, in possesso di affidamenti diretti per questo specifico servizio».

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