Nei comuni con meno di 5 mila abitanti ammesso l’affidamento di lavori fino a un milione di euro, tramite selezione informale con invito di almeno tre concorrenti; le funzioni di responsabile del procedimento attribuite al responsabile dell’ufficio tecnico o al responsabile del servizio competente per il lavoro da eseguire. È quanto previsto nell’articolo 26 del disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica e recante l’individuazione delle funzioni fondamentali di province e comuni, la semplificazione dell’ordinamento regionale e degli enti locali, approvato dalla Camera e ora all’esame del Senato. Le norme che prevedono delle modifiche al Codice dei contratti pubblici, sono destinate ad una nozione ben determinata di stazione appaltante. Infatti l’articolo 26, così come il 25 e il 27, riguardano i cosiddetti «piccoli comuni» (con popolazione residente pari o inferiore a 5 mila abitanti) a favore dei quali sono previste alcune misure agevolative, peraltro parzialmente analoghe a quelle contenute nel disegno di legge n. 54 (recante misure di sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5 mila abitanti, nonché dei comuni compresi nelle aree naturali protette), attualmente all’esame in sede referente delle Commissioni bilancio e ambiente. La norma modificativa del Codice dei contratti pubblici è stata approvata martedì ed è contenuta in un emendamento presentato dai deputati Karl Zeller e Siegfried Brugger (della SVP), riformulato a seguito di alcune osservazioni del relatore Donato Bruno, con il parere favorevole del Governo, espresso dal ministro Roberto Calderoli. L’emendamento inserisce un nuovo comma nell’articolo 122 del Codice dei contratti, a seguire il comma 7-bis che stabilisce, in via generale, la possibilità per tutte le stazioni appaltanti di affidare lavori di importo compreso fra 100 mila e 500 mila euro con la procedura di cui all’articolo 57, comma 6 (procedura negoziata senza gara) cui devono essere invitato almeno cinque operatori economici. Il comma 7-ter approvato martedì consente, quando i lavori sono affidati dai «piccoli comuni», di utilizzare la procedura negoziata senza bando di gara per interventi fino a un milione di euro. Rispetto alla norma valida per tutte le stazioni appaltanti, con la nuova disposizione viene quindi superato sia il tetto minimo dei 100 mila euro, sia quello massimo di 500 mila euro e sarà possibile appaltare, sostanzialmente in maniera quasi fiduciaria, lavori da 0 a un milione di euro. Come ha recentemente osservato l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici nella Relazione presentata al Parlamento il 22 giugno, si tratta della fetta più rilevante, dal punto di vista numerico, dei 12.196 appalti censiti nel 2009 e affidati da tutte le stazioni appaltanti, circa il 70% di tutti gli appalti di lavori, per un importo totale pari a circa dieci miliardi di euro. Va rilevato che la norma che integra l’articolo 122 non fa riferimento, come il comma 7-bis, alla necessità di invitare alla procedura negoziata, almeno cinque imprese, ma rimanda direttamente e semplicemente all’articolo 57, comma 6 del Codice che, a sua volta, prevede l’invito di almeno tre soggetti «se sussistono in tale numero soggetti idonei»; c’è quindi anche il caso che l’amministrazione possa ritenere che non vi siano tre soggetti idonei ma soltanto uno. In ogni caso, prima dell’affidamento, occorrerà verificare il possesso dei requisiti di qualificazione del soggetto affidatario (certificati Soa che, come è noto, valgono al di sopra dei 150 mila euro). Approvata, senza modificazioni, anche la norma del disegno di legge sulle competenze del responsabile del procedimento in appalti affidati da «piccoli comuni», prevedendosi che tali funzioni siano attribuite al responsabile dell’ufficio tecnico o della struttura corrispondente. Soltanto se ciò non sia possibile secondo quanto disposto dal regolamento comunale le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale compete il lavoro da realizzare , ma deve essere il regolamento comunale a prevederlo).
LE REGOLE
Nei comuni fino a 5.000 abitanti possibile affidare a trattativa privata senza bando lavori fino a un milione di euro scegliendo fra tre soggetti
Le funzioni di responsabile del procedimento sono attribuite al responsabile dell’ufficio tecnico o, se non è possibile, al responsabile del servizio competente per i lavori da realizzare
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