Gare, esclusi solo in caso di dolo

Prevenzione antimafia: quello che i concorrenti devono fare

Italia Oggi
13 Giugno 2012
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Esclusione dalle gare per falsa dichiarazione fino ad un anno soltanto se l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici accerta il dolo o la colpa grave del concorrente. È questo uno dei chiarimenti forniti con la determinazione n. 1 del 16 maggio 2012 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, di prossima pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, che interviene sulla delicata materia della disciplina delle cause di esclusione previste dall’articolo 38 del Codice dei contratti pubblici, dopo le modifiche del quadro normativo apportate negli ultimi mesi.
In particolare, fra i diversi chiarimenti forniti dall’organo di vigilanza presieduto da Sergio Santoro, merita di essere segnalato quello relativo all’articolo 38, comma 1, lettera b del Codice, sulle misure di prevenzione antimafia; a tale riguardo si precisa che per «socio di maggioranza», in caso di società con meno di quattro soci, che deve rendere la dichiarazione occorre fare riferimento al soggetto che detiene il controllo della società e che se vi sono due soci al 50% la dichiarazione sull’inesistenza di misure di prevenzione deve essere resa da entrambi. I controlli, su questo aspetto, le stazioni appaltanti dovranno effettuarli presso il tribunale di residenza del dichiarante e oggetto della verifica dovranno essere i «procedimenti pendenti a seguito di iscrizione della proposta di applicazione della misura nel registro del tribunale».
Per quel che concerne la modifica sull’art. 38, comma 1, lettera c (moralità professionale) l’Autorità chiarisce che, con riguardo ai soggetti «cessati dalla carica» (che abbiano commesso reati incidenti sulla moralità professionale), il concorrente dimostra la dissociazione da tali soggetti con atti quali un’azione risarcitoria, una denuncia penale, ma anche e soprattutto con l’estromissione dalla compagine sociale e da tutte le cariche, con l’assenza di ogni collaborazione, con il licenziamento e l’avvio di una azione risarcitoria. Rispetto all’innovazione della legge 44/2012 sul tema delle irregolarità fiscali l’Autorità precisa che non si intendono scaduti ed esigibili i debiti fiscali per i quali sia stato concordato un piano di rateazione e il contribuente sia in regola con i pagamenti, ma a condizione che il soggetto dimostri di avere beneficiato della rateazione e sia in regola entro al data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione alla gara o di presentazione dell’offerta. Infine, rispetto all’esclusione per falsa dichiarazione (che consegue all’iscrizione nel casellario disposta dall’Autorità, quest’ultima precisa che il sistema giuridico del comma 1-ter dell’articolo 38 del Codice prevede un doppio binario: l’esclusione dalla gara viene disposta dalla stazione appaltante per ogni falsa dichiarazione e l’esclusione da tutte le gare fino a un anno dalle gare può essere comminata dall’Autorità dopo un procedimento in cui sia rilevato il dolo o la colpa grave del concorrente; la sanzione dell’iscrizione nel casellario non è quindi mai automatica ma viene irrogata dopo un accertamento effettuato dall’Autorità sull’elemento soggettivo (dolo o colpa grave).

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