Gare d’appalto, verifiche on line

SEMPLIFICAZIONI/ Il pacchetto di misure è domani all’esame del consiglio dei ministri

Italia Oggi
26 Gennaio 2012
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Semplificazione delle gare di appalto con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici gestita dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici che consentirà di verificare on line la veridicità delle autodichiarazioni presentate dai concorrenti; eliminato ogni onere documentale a carico di imprese e professionisti che partecipano agli affidamenti di lavori, forniture e servizi; responsabilità in solido di committente, appaltatore e subappaltatore per i pagamenti dei lavoratori utilizzati per l’esecuzione dei contratti; al via il piano di edilizia scolastica. Sono queste alcune delle novità contenute nel pacchetto sulle semplificazioni che sarà portato domani all’esame del Consiglio dei Ministri. Una delle principali novità è rappresentata dalla istituzione presso l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici della Banca dati nazionale dei contratti pubblici che dovrà essere attiva a partire dal primo gennaio 2013. L’obiettivo della norma è quello di ridurre gli oneri amministrativi derivanti dagli obblighi informativi e di assicurare l’efficacia, la trasparenza e il controllo in tempo reale dell’azione amministrativa in materia di appalti, anche sotto il profilo della prevenzione dei fenomeni di corruzione. Da inizio 2013 la banca dati dovrà acquisire tutta la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario che vengono chiesti per partecipare a procedure di aggiudicazione di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Sarà poi l’Autorità a mettere a punto, con propria deliberazione, i termini e le regole tecniche per l’acquisizione, l’aggiornamento e la consultazione dei dati contenuti nella predetta Banca dati (ivi compresa la definizione di modelli di certificazioni).Il punto maggiormente rilevante della proposta contenuta nel pacchetto semplificazione risiede nell’obbligo, per le stazioni appaltanti di verificare il possesso dei requisiti “esclusivamente tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici”. Ciò significa che i partecipanti alle gare potranno qualificarsi alle procedure semplicemente con una autodichiarazione del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale, mentre sarà cura del committente che ha bandito la gara, verificare che quanto dichiarato sia conforme alle risultanze documentali rese disponibili a questo fine dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici. Conseguentemente a tale impostazione la norma prevede anche che sia soppresso l’obbligo di presentare sempre la certificazione inerente la regolarità contributiva, elemento che dovrà essere disponibile on line per ogni stazione appaltante. Se si pensa che una buona parte del contenzioso che attualmente si verifica nelle gare si colloca proprio nella fase di verifica dei requisiti, si può comprendere l’elevato grado di semplificazione e snellimento delle procedure che la norma determina. Per l’attivazione della banca dati la proposta prevede, per tutti i soggetti pubblici e privati che detengono dati e documenti relativi ai requisiti di partecipazione, un obbligo di messa a disposizione dell’Autorità; parallelamente gli operatori economici saranno tenuti ad integrare i dati contenuti nella Banca Dati nazionale dei contratti pubblici. Sotto il profilo sanzionatorio la proposta del Governo incide sull’articolo 38, comma 1-ter del Codice dei contratti pubblici, stabilendo che in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante segnali il fatto all’Autorità. Se poi l’autorità ritiene che le dichiarazioni siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, essa può disporre l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino ad un anno, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
Semplificati anche gli oneri di pubblicazione di bandi e avvisi di gara: viene infatti soppresso l’obbligo di pubblicità per estratto sui giornali. Prevista anche una articolata disciplina sulle sponsorizzazioni, con ricerca dello sponsor mediante bando pubblicato sul sito istituzionale dell’amministrazione procedente per almeno trenta giorni e richiesta di offerte in aumento sull’importo del finanziamento minimo indicato. Prevista per appalti di opere o di servizi, la responsabilità in solido del committente imprenditore o datore di lavoro con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, per il pagamento di trattamenti retributivi, compreso il Tfr, e i contributi previdenziali dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto. All’articolo 60 si prevede poi un corposo piano di edilizia scolastica, gestito da Cipe su indicazione e ricognizione dell’Agenzia del demanio e interventi anche in project financing.

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