Sul sito del Ministero dell’interno è stato pubblicato un decreto che stabilisce le nuove modalità e i termini per l’attribuzione, a decorrere dall’anno 2014, dei contributi spettanti ai comuni istituiti a seguito delle procedure di fusione e fusione per incorporazione.
Il decreto, in attesa di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, sostituisce l’analogo decreto dell’11 giugno 2014 per adattare la disciplina alle modifiche legislative che sono nel frattempo intervenute, cioè la sostituzione dell’articolo 20 del d.l. 95/2012 ad opera del d.l. 90/2014 (1).
Le novità del decreto
Dal 2014 per dieci anni a decorrere dall’atto istitutivo, i comuni nati dalle fusioni avranno un contributo straordinario che non potrà superare un milione e mezzo di euro e sarà pari al 20% dei trasferimenti erariali destinati ai singoli comuni nel 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti. In precedenza non erano previsti tetti per le singole fusioni, ma solamente il tetto complessivo a questo tipo di benefici.
L’altra novità, oltre a quella dell’introduzione di un tetto massimo, è che il contributo lo può avere anche una fusione “per incorporazione”, il procedimento previsto dal comma 130 dell’articolo 1 della legge Delrio (2) in cui il comune incorporante mantiene la propria personalità e i propri organi, mentre decadono gli organi del comune incorporato.
Per accedere al contributo entro un mese dal provvedimento istitutivo della fusione le regioni ne devono inviare una copia al Ministero dell’interno.
Ampliamento della fusione
In caso di ampliamento della fusione, cioè nel caso in cui dovessero aggiungersi altri comuni, la regione deve inviare, tassativamente entro un mese, copia del provvedimento di ampliamento al Ministero dell’interno.
Ne deriva una rideterminazione del contributo straordinario attribuito originariamente a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo al provvedimento regionale di ampliamento, ferma restando la decorrenza originaria del contributo straordinario attribuito al comune fuso prima del provvedimento regionale di ampliamento.
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Disposizioni per favorire la fusione di comuni e razionalizzazione dell’esercizio delle funzioni comunali
1. A decorrere dall’anno 2013, il contributo straordinario ai comuni che danno luogo alla fusione, di cui all’art. 15, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, o alla fusione per incorporazione di cui all’art. 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56, è commisurato al 20 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l’anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti in misura comunque non superiore a 1,5 milioni di euro”.
2. Alle fusioni per incorporazione, ad eccezione di quanto per esse specificamente previsto, si applicano tutte le norme previste per le fusioni di cui all’art. 15, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per le fusioni di comuni realizzate negli anni 2012 e successivi.
4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’interno sono disciplinati le modalità e i termini per l’attribuzione dei contributi alla fusione dei comuni e alla fusione per incorporazione di cui ai commi 1 e 3.
5. A decorrere dall’anno 2013 sono conseguentemente soppresse le disposizioni del regolamento concernente i criteri di riparto dei fondi erariali destinati al finanziamento delle procedure di fusione tra i comuni e l’esercizio associato di funzioni comunali, di cui al decreto del Ministro dell’interno 1° settembre 2000, n. 318, incompatibili con le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 del presente articolo.
(2) Comma 130. I comuni possono promuovere il procedimento di incorporazione in un comune contiguo. In tal caso, fermo restando il procedimento previsto dal comma 1 dell’articolo 15 del testo unico, il comune incorporante conserva la propria personalità, succede in tutti i rapporti giuridici al comune incorporato e gli organi di quest’ultimo decadono alla data di entrata in vigore della legge regionale di incorporazione. Lo statuto del comune incorporante prevede che alle comunità del comune cessato siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi. A tale scopo lo statuto e’ integrato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale di incorporazione. Le popolazioni interessate sono sentite ai fini dell’articolo 133 della Costituzione mediante referendum consultivo comunale, svolto secondo le discipline regionali e prima che i consigli comunali deliberino l’avvio della procedura di richiesta alla regione di incorporazione. Nel caso di aggregazioni di comuni mediante incorporazione è data facoltà di modificare anche la denominazione del comune. Con legge regionale sono definite le ulteriori modalità della procedura di fusione per incorporazione.
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