A seguito delle deleghe che il Parlamento ha dato al Governo, in tema di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (legge 7.8.2015, n. 124), il Consiglio di Stato nei giorni scorsi si è pronunciato, con il parere n. 864 del 5.4.2016, sullo schema del decreto legislativo recante “Modifiche all’art. 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di licenziamento disciplinare”.
In sintesi nel suo parere il Collegio amministrativo ha rilevato le seguenti incongruenze: a) non compatibilità della procedura acceleratoria (conclusione entro 30 giorni) con i termini previsti nelle disposizioni sia per l’attivazione della procedura (40 giorni) sia per il diritto di difesa (20 giorni); c) danno d’immagine e reato di omissione di atti d’ufficio con incoerenza rispetto alla legge di delegazione; d) il reato di omissioni di atti d’ufficio non è quello tipizzato dal codice penale.
Sulla Gazzetta di oggi abbiamo pubblicato l’articolo di Vincenzo Giannotti che analizza e commenta nel dettaglio i contenuti del parere.
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