Il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sul sito istituzionale, ha pubblicato la circolare n. 4 del 10.11.2015 del Ministro Madia.
Nella premessa del provvedimento in esame si precisa che l’articolo 17, comma 3, della legge 7.8.2015, n. 124, cioè la legge Madia, ha ulteriormente modificato l’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6.7.2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7.8.2012, n. 135, in materia di conferimento di incarichi e cariche in organi di governo a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza.
In particolare, l’ambito di applicazione del limite annuale di durata e del divieto di proroga o rinnovo è stato ristretto agli incarichi dirigenziali e direttivi.
Per gli incarichi di studio o consulenza, nonché per le cariche in organi di governo delle amministrazioni e degli enti da esse controllate, detto limite non è più operante, ferma restando la gratuità.
Anche a seguito della suddetta modifica normativa, numerose amministrazioni hanno rivolto al Dipartimento della funzione pubblica specifici quesiti rispetto ai quali la presente circolare fornisce chiarimenti.
Il MIPA sottolinea che le indicazioni riportate integrano quelle già contenute nella circolare n. 6 del 2014, adottata a seguito delle modifiche apportate alla disciplina in materia dall’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24.6.2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11.8.2014, n. 114.
Efficacia della disciplina nel tempo
L’eliminazione del limite annuale e del divieto di proroga o rinnovo riguarda gli incarichi di studio o di consulenza e le cariche di governo conferiti successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, ovvero a partire dal 28 agosto 2015.
Ove, prima della data indicata, in applicazione del suddetto limite, siano stati conferiti incarichi di durata annuale o inferiore all’anno, essi mantengono ovviamente efficacia fino alla naturale scadenza. Anche prima della scadenza, le amministrazioni potranno eventualmente revocarli e conferirli nuovamente, nel rispetto della relativa procedura, per una durata superiore.
Soggetti interessati
Il divieto si applica a tutti i soggetti che rientrano nell’elenco di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 o in quello del conto economico consolidato dell’Istat: quindi anche a enti aventi forma di società o fondazione, nonché alle camere di commercio.
È bene ricordare altresì che, per quanto riguarda gli incarichi dirigenziali e direttivi e le cariche in enti, l’ambito di applicazione del divieto è più ampio rispetto al novero delle amministrazioni nominanti, in quanto comprende anche enti e società controllati dalle pubbliche amministrazioni.
Ne consegue che sono sottoposte al divieto, tra l’altro, le nomine in organi di fondazioni controllate dalle amministrazioni stesse, anche se non comprese nei suddetti elenchi.
In assenza del requisito del controllo, peraltro, il divieto non opera nei confronti delle nomine a incarichi e cariche in enti o società. Ne consegue, tra l’altro, che esso non opera nei confronti delle nomine in organizzazioni e associazioni internazionali o di loro articolazioni nazionali che, in ragione delle loro caratteristiche di autonomia o indipendenza dalle autorità nazionali, non siano sottoposte al controllo di queste ultime.
Come già indicato nella circolare n. 6 del 2014, per “lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza” si intendono esclusivamente i lavoratori dipendenti e non quelli autonomi.
Incarichi vietati
Per quanto riguarda gli incarichi dirigenziali, è escluso che essi possano essere conferiti a soggetti collocati in quiescenza che hanno compiuto i 65 anni, cioè che hanno raggiunto il limite di età per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici.
Come già chiarito nella circolare n. 6 del 2014, infatti, la possibilità di attribuire incarichi dirigenziali a soggetti che abbiano raggiunto i limiti di età per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici era già esclusa dall’articolo 33, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223: si tratta di una disposizione normativa speciale che continua a trovare applicazione.
Rimane ferma la possibilità di conferire incarichi dirigenziali, ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, a soggetti che, pur collocati in quiescenza, non abbiano raggiunto il suddetto limite di età.
La citata disposizione del decreto-legge n. 223 del 2006 non riguarda invece gli incarichi direttivi (tra i quali rientra quello di direttore scientifico), per i quali rimane ferma l’applicazione dell’articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012 e che, pertanto, possono essere conferiti anche oltre il limite dei 65 anni, purché gratuiti e per una durata non superiore a un anno.
Rientra nell’ambito di applicazione del divieto la carica di presidente delle Istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica.
Peraltro, trattandosi di un organo di governo di ente pubblico, a seguito della novella, i soggetti in quiescenza possono essere nominati alla suddetta carica anche per una durata superiore a un anno, ferma restandone la gratuità.
Il divieto riguarda anche le collaborazioni e gli incarichi attribuiti ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell’articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Come già osservato nella circolare n. 6 del 2014, infatti, in assenza di esclusioni al riguardo, devono ritenersi soggetti al divieto anche gli incarichi dirigenziali, direttivi, di studio o di consulenza assegnati nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione di organi politici.
Incarichi consentiti
Tra le ipotesi di incarichi o collaborazioni che non ricadono nei divieti di cui alla disciplina in esame, oltre a quelle già chiarite nella circolare n. 6 del 2014, vanno segnalate le seguenti.
Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni a titolo gratuito, con il limite annuale per gli incarichi dirigenziali e direttivi, possono essere conferiti a soggetti in quiescenza indipendentemente dalla finalità, quindi anche al di fuori dell’ipotesi di affiancamento al nuovo titolare dell’incarico o carica.
Il divieto prescritto non si applica agli incarichi di direttore musicale, direttore del coro e direttore del corpo di ballo, atteso che essi non rientrano in nessuna delle ipotesi contemplate dalla legge, anche in considerazione della specifica natura delle relative prestazioni.
Come già chiarito nella circolare n. 6 del 2014, sono esclusi dal divieto gli incarichi di docenza, quindi anche i contratti per attività di insegnamento di alta qualificazione, stipulati ai sensi dell’articolo 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Il divieto non si applica neanche alla nomina dei componenti di organi o collegi di garanzia, quali i comitati etici, inclusi i comitati dei garanti istituiti ai sensi dell’articolo 5, comma 14, del decreto legislativo n. 517 del 1999.
Analogamente, come chiarito nella circolare n. 6 del 2014, sono esclusi dal divieto gli incarichi in organi consultivi, quali gli organi collegiali delle istituzioni scolastiche.
La circolare n. 4/2015 è in attesa di registrazione da parte della Corte dei conti.
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