Fotovoltaico, tariffe facili sui tetti dei pubblici uffici

Gli impianti installati sugli edifici p.a. accedono agli incentivi

Italia Oggi
11 Settembre 2012
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Accesso diretto alle tariffe incentivanti del Quinto Conto energia senza obbligo di iscrizione al Registro per gli impianti fotovoltaici realizzati sugli edifici e sulle aree della pubblica amministrazione (art. 1, 2 comma, dlgs 165/01). Non sono soggetti all’obbligo di iscrizione al Registro e accedono direttamente alle tariffe incentivanti (dm 5 maggio 2011) gli impianti realizzati sugli edifici pubblici e sulle aree delle amministrazioni pubbliche, a condizione che: l’edificio o l’area ove sono ubicati gli impianti siano di proprietà delle p.a. già alla data di entrata in esercizio dell’impianto e per tutta la durata del periodo di incentivazione; gli impianti entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2012.
Questa è una delle risposte fornite dal Gestore dei Servizi energetici (Gse), in merito ai quesiti ricevuti per le modalità procedurali da seguire per l’iscrizione al Registro. Il Gse fornisce inoltre un secondo chiarimento sulle cause di esclusione della graduatoria. La graduatoria degli impianti rientranti nel limite di costo è formata applicando i criteri di priorità previsti dal dm 5 luglio 2012, utilizzando i dati e le informazioni di cui alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (dpr 445/2000), della cui correttezza e veridicità il dichiarante si assume piena ed esclusiva responsabilità. Come previsto dal dm 5 luglio 2012, il mancato inserimento dei documenti previsti ai fini dell’iscrizione comporta l’esclusione dalla graduatoria. Il Gse, al fine di sensibilizzare gli operatori al caricamento corretto dei dati e dei documenti necessari, ritiene utile segnalare di seguito le cause più frequenti di possibile esclusione dalla graduatoria riscontrate nei precedenti registri:

  • mancata allegazione del documento di identità del sottoscrittore della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in corso di validità;
  • assenza della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
  • mancata sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
  • presenza di modifiche, integrazioni e/o alterazioni apportate manualmente alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
  • incertezza sul contenuto o sulla provenienza della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà o del documento di identità del sottoscrittore della dichiarazione, per difetto di elementi essenziali o per presenza di parti non leggibili.

Il Gse ricorda che l’applicazione informatica consente di verificare i documenti inseriti e, se necessario, di annullare la richiesta di iscrizione al Registro già inviata e di ripresentarne una nuova purché tali operazioni avvengano durante il periodo di apertura del Registro. Il Gse ha inoltre redatto un documento nel quale vengono forniti agli operatori alcuni chiarimenti da tenere in considerazione per l’ammissione alle tariffe incentivanti, relativi alla definizione di edificio energeticamente certificabile e alle certificazioni/attestazioni richieste per i moduli e gli inverter ai sensi del quinto Conto energia.

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