Mettersi in regola non è troppo costoso: la spesa per il professionista che si occupa del «tipo mappale» e della denuncia con proposta di rendita, mediamente, si aggira su 1500 euro, per unità di tipo ordinario, mentre per i fabbricati ex rurali, dovrebbe ridursi a circa 500 euro, essendo immobili già presenti in mappa. Qualora gli obbligati non provvedessero, l’Agenzia interverrà per «surrogazione», con accertamenti diretti, sulla base di attribuzione di rendite presunte, anche con la collaborazione degli ordini professionali, con spese a carico dei possessori, oltre alle sanzioni. Le altre imposte. Dopo l’accatastamento, però, è necessaria la regolarizzazione fiscale, in quanto dovranno essere recuperate le imposte dirette e l’Ici per gli anni pregressi, per i quali non è ancora scattata la prescrizione. Il decreto 262/2006 stabilisce, per i fabbricati fantasma, che la rendita assume efficacia dal 1°gennaio dell’anno successivo alla sua ultimazione, ovvero dal 1°gennaio dell’anno di pubblicazione degli elenchi sulla «Gazzetta Ufficiale», mentre per quelli che hanno perduto la ruralità la decorrenza risale alla data in cui hanno perduto i requisiti (si veda la tabella nella pagina). Regolarità urbanistica. Peraltro, il percorso di regolarizzazione non è finito, in quanto (comma 12 dell’articolo 19 del Dl 78/10) copia delle denunce presentate o accertate dovranno essere trasmesse entro 30 giorni ai Comuni di appartenenza, per i controlli urbanistico-edilizi. Di conseguenza,o i possessori si attivano per ottenerla, in via ordinaria, pagando le relative sanzioni (articolo 37 del Dpr 380/2001), sempre che gli edifici non siano stati eretti in zone sottoposte a vincolo ambientale, di rispetto marittimo, fluviale, lacustre o stradale, oppure il comune procede ad avviare la procedura d’infrazione delle norme urbanistiche. Per i fabbricati rurali, insistenti in zona agricola E (Dm 1444/68) degli strumenti urbanistici, la messa a norma può avvenire su iniziativa dei possessori con la presentazione di un progetto edilizio e il pagamento di una sanzione da 516 a 10.329 euro, generalmente applicata al minimo, senza conseguenze fiscali perché i fabbricati rurali non hanno rendita. Anche nel caso dei fabbricati di tipo urbano (abitazioni, box, depositi, capannoni, eccetera), costruiti in zone compatibili con la destinazione, le sanzioni sono analoghe, con l’aggiunta degli oneri di concessione ed urbanizzazione. Invece, nel caso di fabbricati costruiti su aree incompatibili con la destinazione urbanistica, oltre all’applicazione delle sanzioni, esiste il rischio di demolizione del manufatto, oltre alle conseguenze penali personali del proprietario, del costruttore e del direttore dei lavori, che prevedono l’arresto fino a due anni.
Fisco e comuni presentano un conto salato
Regolarizzazioni catastali – Ultimo appello
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