È stato firmato il 3 novembre scorso, a seguito dell’esito positivo dell’iter approvativo, il contratto quadro che stabilisce una modalità di compensazione delle eventuali eccedenze di ore di permessi sindacali fruite dalle Organizzazioni sindacali rispetto a quelle effettivamente spettanti.
La compensazione, se richiesta, dovrà avvenire sulla disponibilità di permessi per gli anni futuri, in un arco temporale definito. In ogni caso, l’attivazione dei meccanismi di compensazione non deve pregiudicare l’esercizio delle prerogative sindacali e, a tal fine, viene stabilito che almeno il 30% del monte ore annuo deve restare nella disponibilità delle associazioni sindacali stesse.
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