Firmato il CCNL 2019/2021 dei dirigenti e segretari: le novità e uno strumento per la corretta applicazione

Il CCNL riguarderà il periodo 1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2021, sia per la parte giuridica che per la parte economica. Gli effetti decorreranno dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del contratto

17 Luglio 2024
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Il giorno 16 luglio 2024 ARAN e sindacati rappresentativi hanno sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per il triennio 2019-2021 per i circa 13.640 dirigenti, dirigenti amministrativi tecnici e professionali e segretari comunali e provinciali dell’Area dirigenziale delle Funzioni Locali.
Il CCNL 2019/2021 dell’Area della Funzioni Locali, riprendendo la scelta effettuata nella precedente tornata contrattuale, si compone:
– di una parte generale applicabile a tutti i destinatari del CCNL, salva diversa indicazione;
– di diverse sezioni applicabili esclusivamente a personale dirigente indicato nella sezione; così vi è quella per i dirigenti (art. 33 e seguenti), quella per i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali (art. 45 e seguenti) e quella per i segretari (art. 54 e seguenti).
Pertanto, la parte generale è applicabile a tutti i destinatari del CCNL, salvo che le singole disposizioni prevedano diversamente, sia nel senso di escludere alcuni destinatari di singole sezioni dalla loro applicazione, sia nel senso di limitare la portata a specifici destinatari.
Come da consuetudine adottata in sede di rinnovi contrattuali, anche nel presente CCNL gli istituti che non hanno richiesto interventi di aggiornamento e/o di modifica, non sono stati riscritti all’interno del nuovo testo contrattuale. L’applicabilità delle previgenti norme contrattuali che non siano state disapplicate o sostituite dalle nuove norme è confermata espressamente dall’art. 1, comma 11, nel quale si prevede: “per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL, continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali dei precedenti CCNL dell’Area Funzioni Locali, dell’Area II, dell’Area III e dei Segretari Comunali e Provinciali, ove compatibili e non sostituite con le previsioni del presente CCNL e con le norme legislative, nei limiti del D. Lgs. n. 165/2001”.

>> IL TESTO DEL NUOVO CCNL.
>> LA NOTA DELLA CISL FP.
>> LA NOTA DELLA UIL FPL.

>> LA NOTA DELL’UNIONE DEI SEGRETARI (UNSCP).

I contenuti del CCNL

Il CCNL nella parte generale ha provveduto a riscrivere il sistema delle relazioni sindacali, ha disciplinato nuove materie come il lavoro agile e l’attività di affiancamento, ha ampliato alcune tutele e adeguato le previsioni riguardanti i congedi ad alcune modifiche normative. Uno degli obiettivi della contrattazione consisteva nel cercare di ricondurre ad una disciplina comune gli istituti che in precedenza erano contenuti nelle sezioni speciali, sempre laddove possibile un’unificazione di disciplina.
Tra le disposizioni comuni riguardanti gli istituti economici applicabili a tutto il personale dell’Area, è stata ridefinita la materia del patrocinio legale, quella delle coperture assicurative e quella sui congedi per la formazione, nonché le norme concernenti alcuni adattamenti utili per la corretta applicazione del welfare integrativo.
Per quel che riguarda le specifiche sezioni dedicate, rispettivamente alla Dirigenza degli Enti Locali, ai dirigenti amministrativi tecnici e professionali e ai segretari comunali e provinciali, sono state dettate disposizioni puntuali per quel che riguarda le relazioni sindacali.
Per i dirigenti degli Enti Locali è stato previsto un nuovo istituto che regola il trattamento economico riconoscibile al personale utilizzato in convenzione tra più enti.
Per i dirigenti amministrativi tecnici e professionali, oltre ai previsti incrementi delle diverse voci del trattamento economico, sono state apportate modifiche alla disciplina della pronta disponibilità.

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Gli interventi di maggior impatto per i segretari

Gli interventi di maggiore impatto innovativo, rispetto alla previgente disciplina contrattuale, riguardano le norme applicabili ai segretari comunali e provinciali, per i quali, essendo stata eliminata la contrattazione collettiva integrativa di livello nazionale, gli istituti in precedenza regolati dai contratti collettivi integrativi nazionali sono stati disciplinati nel CCNL (ci si riferisce alla maggiorazione dell’indennità di posizione e all’indennità di reggenza e scavalco).
Di particolare impatto per i segretari le modifiche ed innovazioni relative:
– alla determinazione dell’indennità di posizione;
– alla retribuzione di risultato;
– alla previsione di incentivazioni economiche per lo svolgimento delle funzioni di segretario delle Unioni di Comuni;
– alla disciplina degli incarichi ad interim, diversa per gli enti privi di dirigenza ed enti con dirigenza;
– all’indennità di reggenza e supplenza, nonché al rimborso delle spese di viaggio.
Particolare attenzione è richiesta agli enti relativamente all’applicazione delle regole relative alla determinazione dell’indennità di posizione. La precedente disciplina è destinata ad essere superata dalle nuove regole contenute nell’art. 60 del CCNL 2019/2021. Al fine di consentire agli enti di adeguare i propri ordinamenti alla nuova disciplina viene stabilito un termine massimo di ulteriore vigenza delle precedenti regole; infatti l’art. 60, comma 6, prevede che l’adeguamento debba avvenire entro il primo giorno del sesto mese successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL, disponendo la disapplicazione da tale data delle norme che consentono l’erogazione della maggiorazione sull’indennità di posizione. Ne consegue che il precedente sistema va necessariamente aggiornato dagli enti entro la data del 1° gennaio 2025, pena la disapplicazione delle regole precedenti. Occorre precisare che tale data costituisce il termine ultimo utile per l’adeguamento alle nuove disposizioni relative alla pesatura dell’indennità di posizione e non il termine iniziale di decorrenza: detto altrimenti, gli enti possono dal primo giorno di entrata in vigore del CCNL applicare correttamente
Il CCNL riguarderà il periodo 1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2021, sia per la parte giuridica che per la parte economica. Gli effetti decorreranno dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del contratto. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle amministrazioni entro trenta giorni dalla data di stipulazione. Pertanto, entro il mese di agosto si dovrà provvedere alla corresponsione degli arretrati contrattuali ai destinatari del CCNL.

A tal proposito segnaliamo che sarà disponibile tra pochi giorni il volume edito da Maggioli Editore intitolato Il nuovo CCNL Area Funzioni Locali – Guida per la corretta applicazione, firmato dal direttore della Gazzetta degli Enti LocaliAmedeo Scarsella. Il volume si propone di essere una guida agevole e completa alle novità introdotte dal nuovo contratto del personale dell’Area Funzioni Locali per il triennio 2019 – 2021, fornendo agli operatori gli strumenti necessari alla corretta e tempestiva applicazione dello stesso. Tutte le informazioni per l’acquisto saranno disponibili qui nei prossimi giorni.

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