Si allungano le ratea-zioni (fino a 72 tranche) per i contri-buenti in difficoltà con E-quitalia. E mentire al fisco non sarà reato, mentre esibi-re documenti falsi sì. Sono alcune misure fiscali recate dagli emendamenti dei rela-tori al dl 201/2011. Ratea-zioni. Il Milleproroghe 2010 (dl n. 225/2010) aveva previsto la possibilità di ot-tenere una rateazione ag-giuntiva per tutti i contri-buenti ai quali era già stata concessa una dilazione en-tro il 27 febbraio 2011. La norma riproposta ora, inter-venendo sul dettato norma-tivo dell’articolo 19 del dpr n. 602/1973, intende mette-re a regime questa facoltà, anche in maniera retroatti-va: pure i debitori che han-no ottenuto la dilazione tra il 27 febbraio 2011 e l’entra-ta in vigore della legge di conversione, e non risultano in regola con i pagamenti, potranno beneficiare dell’al-lungamento. A tale scopo i contribuenti dovranno atti-varsi prima che intervenga la decadenza e dimostrare l’avvenuto peggioramento della propria situazione. Un’altra novità è costituita dalla possibilità di chiedere, in luogo del pagamento co-stante, rate variabili di im-porto crescente per ciascun anno. Aggio. Remunerazio-ne degli agenti della riscos-sione al restyling. L’attuale aggio del 9% sarà sostituito da un parametro di riferi-mento da individuare ogni anno tramite decreto mini-steriale. La rimodulazione terrà conto dei carichi annui affidati, dell’andamento del-le riscossioni coattive e del processo di ottimizzazione e di efficientamento del grup-po Equitalia. Il nuovo aggio resterà a carico del contri-buente per il 51% in caso di pagamento entro il 60° giorno dalla notifica della cartella e per l’intero impor-to dal 61° giorno in poi. Comuni. Il dl n. 70/2011 rendeva obbligatorio a parti-re dal 1° gennaio 2012 per gli enti locali il ricorso all’affidamento mediante gara pubblica delle attività di riscossione delle proprie entrate. Fino al 31 dicembre 2012, quindi, Equitalia po-trà continuare ad operare per conto delle autonomie locali (si veda altro articolo a pag. 29). Sanzioni penali. Mentire al Fisco non è rea-to, esibire documenti falsi sì. Si può sintetizzare così il contenuto dell’emendamen-to che attenua la portata del-la punibilità penale a carico di chi fornisce elementi non veritieri a seguito delle ri-chieste effettuate dall’am-ministrazione finanziaria nell’esercizio dei poteri di cui agli art. 32 e 33 del dpr n. 600/1973 e agli art. 51 e 52 del dpr 633/1972. La pu-nibilità penale prevista dall’articolo 11 del decreto Monti resta per chiunque «esibisce o trasmette atti o documenti falsi», mentre viene meno per il contribu-ente che «fornisce dati e no-tizie non rispondenti al ve-ro». Anagrafe tributaria. Torna la possibilità per l’A-genzia delle entrate di uti-lizzare le informazioni dell’Archivio rapporti per elaborare con procedure centralizzate specifiche liste selettive di contribuenti a maggior rischio evasione. Più attenzione alla privacy dei contribuenti soggetti al monitoraggio integrale dei movimenti finanziari. Previ-sta sull’argomento una rela-zione annuale al parlamento delle Entrate.
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