Dal 6 giugno ministeri, agenzie fiscali ed enti nazionali di previdenza e assistenza sociale sono soggetti all’obbligo della fatturazione elettronica, previsto dall’articolo 6 del Dm 55/2013, mentre gli altri enti della Pa, tra cui gli enti locali, dovranno adeguarsi dal 31 marzo 2015, come previsto dall’articolo 25, comma 1 del Dl 66/2014.
Gli emendamenti al decreto Irpef, oltre ad ampliare i casi di esonero dall’indicazione del Cig alle transazioni finanziarie previste dalla determinazione 7 luglio 2011, n. 4, dell’autorità di vigilanza, introducono il comma 2-bis all’articolo 25 del Dl 66/2014, prevedendo l’obbligo, a carico delle stazioni appaltanti, dell’indicazione di Cig e Cup nei contratti, nell’ambito della clausola scritta all’articolo 3, comma 8 della legge 136/2010, con l’esplicito riferimento agli obblighi delle parti in tema di fatturazione elettronica.
L’articolo 6, comma 6 del Dm 55/2013 stabilisce inoltre che le amministrazioni, trascorse le date indicate sopra, non possono accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica e, trascorsi tre mesi da queste date, non possono procedere ad alcun pagamento sino all’invio delle fatture in formato elettronico.
Gli enti locali che emettono fatture nei confronti degli enti di cui sopra non potranno quindi attendere il termine del 31 marzo per adeguarsi all’obbligo. È il caso di quei Comuni che gestiscono in economia il servizio idrico integrato e che, periodicamente, inviano le fatture per acqua depurazione e fognatura, ad esempio, alle sedi locali di Inps, Inail, agenzia Entrate. In questi giorni questi enti stanno ricevendo comunicazioni dagli enti obbligati alla fattura elettronica in cui questi ribadiscono l’obbligo dell’invio della fattura in formato elettronico. Per ottenere il pagamento di queste fatture l’ente sarà costretto a dotarsi della fattura elettronica ben prima del termine previsto dalla normativa.
Ma in questo caso l’avvio della fatturazione elettronica porrà ulteriori problemi organizzativi in quanto gli enti che svolgono le attività di somministrazione (articolo 1, comma 1 del Dm 370/2000) godono di una serie di semplificazioni che verranno in parte vanificate dall’avvio della fattura elettronica. Tale decreto prevede la semplificazione del contenuto delle bollette-fatture, per gli enti che utilizzano strumenti informatici ne permette l’emissione in unico esemplare, sostituendo il secondo con le distinte di fatturazione (articolo 1, comma 3, Dm 370/2000). Posto che ogni emissione conta spesso migliaia di bollette-fatture, gli enti, anziché annotarle singolarmente nel registro fatture attive, possono registrare il totale delle distinte meccanografiche nel registro corrispettivi (articolo 2, comma 3, Dm 370/2000). L’ente sarà quindi costretto a far coesistere due distinti sistemi di fatturazione: la fatturazione e registrazione semplificata, ai sensi del Dm 370/2000, e la fatturazione elettronica, con gli inevitabili costi organizzativi e gestionali. In questo caso sarà necessaria l’attivazione di una numerazione separata e registri separati, per distinguere l’emissione delle fatture elettroniche da quelle cartacee. Sarebbe quindi auspicabile, almeno in fase di avvio, un esonero dall’obbligo della fatturazione elettronica per le attività previste dal Dm 370/2000.
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