Si pubblicano di seguito le risposte alle domande più frequenti (FAQ) in relazione all’attuale tema dell’incremento delle indennità degli amministratori locali per l’anno 2023.
Anche per l’anno 2023 occorre procedere all’adeguamento delle indennità degli amministratori?
SI. L’articolo 1, commi da 583 a 587, della l. n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di Bilancio 2022) detta nuove disposizioni in materia di indennità dei sindaci metropolitani, dei sindaci e degli amministratori e, in particolare, il comma 583 prevede che a decorrere dall’anno 2024 tale indennità di funzione è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni come individuato dalla Conferenza Stato-Regioni , secondo le percentuali determinate in relazione alla popolazione risultante dall’ultimo censimento ufficiale. Il successivo comma 584, al primo periodo, prevede che in sede di prima applicazione la predetta indennità di funzione è adeguata al 45 per cento, nell’anno 2022, e al 68 per cento, nell’anno 2023, delle misure indicate al comma 583. Al secondo periodo del medesimo comma è inoltre disposto che a decorrere dall’anno 2022 la predetta indennità può essere corrisposta nelle integrali misure di cui al richiamato comma 583, nel rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio.
L’adeguamento va fatto con una determinazione dirigenziale?
SI. La competenza ad adottare gli atti di adeguamento delle indennità in modo graduale nell’arco del triennio 2022-2024, nelle misure indicate nel comma 584, è attribuita alla competenza dirigenziale, essendo le indennità in quei valori determinate dalla legge. Qualora, invece, l’amministrazione intenda applicare sin dal 2023 una misura più ampia, ad esempio la misura dell’incremento prevista a regime, occorrerà adottare una apposita deliberazione da parte dell’organo politico.
Gli incrementi delle indennità decorrono dal 1° gennaio 2023?
SI, in quanto gli stessi sono direttamente disposti dalla norma e alla data di decorrenza dell’incremento disposto dalla stessa deve farsi riferimento.
Per l’aumento delle indennità è previsto anche quest’anno un contributo dello stato?
SI. È previsto dal comma 586 della n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di Bilancio 2022) l’istituzione di uno specifico fondo con il quale lo Stato concorre alla spesa dei Comuni conseguente agli incrementi previsti, nei limiti delle percentuali indicate nel comma 583. Il comma 586 provvede, a titolo di concorso, alla copertura del maggior onere sostenuto dai Comuni per la corresponsione dell’incremento delle indennità di funzione, una somma crescente determinata in 100 milioni di euro per l’anno 2022, 150 milioni di euro per l’anno 2023 e 220 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024.
Il valore da cui partire per la determinazione delle nuove indennità è rappresentato dalle indennità teoriche spettanti nell’anno 2021, tenuto conto del taglio del 10% previsto dall’articolo 1, comma 54 della l. n. 266/2005?
SI. “L’incremento dell’indennità di funzione del sindaco, per gli anni 2022 e 2023, nelle misure indicate dal comma 584 dell’art. 1 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, deve avvenire prendendo come riferimento l’importo dell’indennità di funzione ridotta del 10% in ossequio all’art.1, comma 54, della legge finanziaria n. 266/2005”. Corte dei conti, sez. Lombardia, parere n. 153 del 20/10/2022.
Sul nuovo valore delle indennità occorre effettuare il taglio del 10% previsto dall’articolo 1, comma 54 della l. n. 266/2005?
NO. Sui valori delle indennità determinati a seguito della Legge di Bilancio 2022 non sono più applicabili né la riduzione prevista dall’art. 1, c. 54, della l. n. 266/2005 (legge finanziaria 2006), né le possibilità di maggiorazione previste dall’art. 2 del d.m. 119/2022, trattandosi di una nuova disciplina che sostituisce le precedenti (in tal senso, anche Corte dei conti, sez. Lombardia, parere n. 153 del 20 ottobre 2022 e 203 del 2 dicembre 2022).
Per determinare la classe di appartenenza del comune occorre fare riferimento all’ultimo censimento?
SI. L’art. 1, comma 583, della Legge di Bilancio 2022 prevede che “a decorrere dall’anno 2024, l’indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni” (come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell’art. 2, comma 1, del d.l. 174/2012), applicando una percentuale differenziata in relazione “alla popolazione risultante dall’ultimo censimento ufficiale”. La novella legislativa, dunque, modifica le modalità di determinazione delle suddette indennità mediante non solo l’introduzione del parametro del trattamento economico del presidente della regione, ma anche prevedendo, per quanto di rilievo, che l’individuazione delle classi demografiche degli enti avvenga sulla base dei dati dell’ultimo censimento ufficiale. In tal senso si veda Corte dei conti, sez. Veneto, parere n. 120 del 1/08/2022
L’adeguamento degli importi riguarda anche le indennità di funzione dei vicesindaci, assessori e presidenti dei consigli comunali?
SI. Anche le indennità di funzione dei vicesindaci, assessori e presidenti dei consigli comunali sono adeguate, in modo graduale nel triennio 2022/2024, alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci con l’applicazione delle percentuali vigenti di cui al d.m. 119/2000 (art. 1, comma 585, l. n. 234 del 30 dicembre 2021).
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento