FAQ sulle nuove regole per le progressioni economiche all’interno delle aree negli Enti locali prevista nel CCNL 2019/2021

Domande e risposte a cura del nostro esperto Amedeo Scarsella

12 Ottobre 2022
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di AMEDEO SCARSELLA

La progressione economica all’interno delle aree ha alla base una norma di legge?

SI. L’art. 3 del d.l. n. 80/2021, recante “Misure per la valorizzazione del personale e per il riconoscimento del merito”, al comma 1, ha riscritto il comma 1-bis dell’art. 52 del d.lgs. n. 165/2001 con riferimento alle pro­gressioni orizzontali, ossia all’interno della stessa area, prevedendo che esse dovranno essere og­getto di selettività tenendo conto delle capacità culturali e professionali, della qualità dell’attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l’attribuzione di fasce di merito (per un approfondimento sul tema si veda Il Testo Unico del Pubblico Impiego commentato a cura di N. Niglio e S. Simonetti, Maggioli 2022, pag. 32 e seguenti).

 

Il nuovo contratto supererà il sistema delle progressioni orizzontali, introducendo un nuovo regime di progressione economica all’interno delle Aree?

SI. Il contratto delinea un nuovo regime delle progressioni economiche orizzontali prevedendo “differenziali stipendiali” da intendersi come incrementi stabili del trattamento economico, finalizzati a remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti, nello svolgimento delle attribuzioni proprie dell’area di classificazione.

 

L’attribuzione di un differenziale attribuisce al dipendente il diritto ad una remunerazione più elevata?

SI. Gli importi, distinti per ciascuna area, sono fissi e non progressivamente crescenti, prevedendosi nella Tabella A anche per ciascuna Area professionale il numero massimo di differenziali stipendiali percepibili. Il numero massimo di differenziali stipendiali percepibili è relativo a tutto il periodo in cui il dipendente permane l’inquadramento nella medesima Area. Per il personale delle Sezioni Speciali si applica quanto previsto, rispettivamente, dagli artt. 92 (per il personale educativo, docente ed insegnante inquadrato nell’Area degli Istruttori la misura del “differenziale stipendiale” è incrementata di euro 350), 96 (per il personale della Polizia Locale titolare di funzioni di coordinamento, la misura del “differenziale stipendiale” è incrementata di euro 350), 102 (per il personale iscritto ad ordinistiche e albi professionali la misura del “differenziale stipendiale” è incrementata di euro 150 per il personale inquadrato nell’Area degli Istruttori e di euro 200, per il personale inquadrato nell’Area dei Funzionari ed EQ) e 106 (per il personale appartenente ai profili sanitari, sociosanitari o socio-assistenziali la misura del “differenziale stipendiale” è incrementata di euro 150 per il personale inquadrato nell’Area degli Istruttori e di euro 200, per il personale inquadrato nell’Area dei Funzionari ed EQ).

 

Per attribuire i differenziali stipendiali è necessaria una preventiva procedura selettiva?

SI. I “differenziali stipendiali” sono attribuiti, fino a concorrenza del numero fissato in sede di contrattazione decentrata per ciascuna Area, previa graduatoria dei partecipanti alla procedura selettiva

 

Vi sono dei requisiti prestabiliti perché un dipendente possa partecipare alla procedura selettiva?

SI. Possono partecipare alla procedura selettiva i lavoratori che negli ultimi 3 anni non abbiano beneficiato di alcuna progressione economica; ai fini della verifica del predetto requisito si tiene conto delle date di decorrenza delle progressioni economiche effettuate. In sede di contrattazione integrativa, tale termine può essere ridotto a 2 anni o elevato a 4. È inoltre condizione necessaria l’assenza, negli ultimi 2 anni, di provvedimenti disciplinari superiori alla multa (art. 14, comma 2, lett. a).

 

I criteri per la procedura selettiva possono essere fissati in modo del tutto autonomo da ogni ente?

NO. L’ipotesi di contratto prevede (art. 14, comma 2, lett. d) che gli enti possano procedere alla definizione dei criteri per l’attribuzione dei differenziali stipendiali valutando:

  • la media delle ultime tre valutazioni individuali annuali conseguite;
  • l’esperienza professionale. Per “esperienza professionale” si intende quella maturata nel medesimo profilo od equivalente, con o senza soluzione di continuità, anche a tempo determinato o a tempo parziale, nella stessa o altra amministrazione del comparto di cui all’art. 1 (Campo di applicazione) nonché, nel medesimo o corrispondente profilo, presso altre amministrazioni di comparti diversi;
  • gli ulteriori criteri, definiti in sede di contrattazione integrativa di cui all’art. 7, comma 4 lett. c) correlati alle capacità culturali e professionali acquisite anche attraverso i percorsi formativi di cui all’art. 55 (Destinatari e processi della formazione).

La ponderazione dei criteri è effettuata in sede di contrattazione integrativa non in modo del tutto autonomo; infatti, in ogni caso al criterio di cui al punto 1 della lettera d) non può essere attribuito un peso inferiore al 40% del totale ed al criterio di cui al punto 2, della stessa lettera d), non può essere attribuito un peso superiore al 40% del totale (art. 14, comma 2, lett. d).ù

 

Qual è il rapporto tra le vecchie progressioni orizzontali e i “differenziali stipendiali”? Coloro che hanno usufruito in passato delle progressioni orizzontali non possono usufruire dei “differenziali stipendiali” se non nei limiti dei “differenziali stipendiali” ancora astrattamente percepibili?

NO. Le precedenti progressioni orizzontali effettuate dai dipendenti nella vigenza del precedente sistema non pregiudicano l’attribuzione degli ulteriori “differenziali stipendiali” e, ove conseguite, si aggiungono agli stessi. Chiariscono il rapporto tra il nuovo istituto dei “differenziali stipendiali” e le “vecchie” progressioni orizzontali i commi 3 e 4 dell’art. 78 dell’ipotesi di accordo, dove si sancisce che “ A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione ai sensi dell’art. 13, comma 1 (Norma di prima di prima applicazione), il personale in servizio è automaticamente reinquadrato nel nuovo sistema di classificazione secondo la Tabella C di Corrispondenza tra vecchio e nuovo inquadramento, con attribuzione, in prima applicazione:
a) degli stipendi tabellari della nuova area di destinazione in base a quanto stabilito al comma 1;
b) del valore complessivo delle posizioni economiche in godimento derivanti dall’istituto delle progressioni economiche di cui all’art. 16 del CCNL 21.05.2018, mantenuto a titolo di “differenziale stipendiale”;
Il “differenziale stipendiale” di cui al comma 3, lett. b) non pregiudica l’attribuzione degli ulteriori “differenziali stipendiali” di cui all’art. 14 (Progressione economica all’interno delle aree) del presente CCNL che, ove conseguiti, si aggiungono allo stesso»

>> QUI DISPONIBILI LE ULTERIORI FAQ IN TEMA DI PROGRESSIONI NEL NUOVO CCNL FUNZIONI LOCALI.

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