E’ privilegiato il credito Ici con il quale il comune chiede di essere ammesso al passivo fallimentare. È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con la sentenza numero 7826 depositata ieri, ha accolto il ricorso del comune di Fabriano. In particolare l’ente locale aveva presentato istanza per essere ammesso al passivo del fallimento di un’azienda, una società a responsabilità limitata, nei confronti della quale vantava un credito Ici. Il tribunale, con un decreto depositato il 4 novembre del 2009, aveva ammesso il comune al passivo della srl fallita con un credito Ici, in via chirografaria. Contro questa decisione l’ente impositore ha fatto ricorso in Cassazione e, questa volta, lo ha vinto in pieno. «Le norme del codice civile», hanno motivato i giudici con l’Ermellino, «che stabiliscono i privilegi in favore di determinati crediti possono essere oggetto di interpretazione estensiva, la quale costituisce il risultato di un’operazione logica diretta a individuare il reale significato e la portata effettiva della norma, che permette di determinare il suo esatto ambito di operatività, anche oltre il limite apparentemente segnato dalla sua formulazione testuale, e di individuare l’effettivo valore semantico della disposizione, tenendo conto dell’intenzione del legislatore, e soprattutto della «causa del credito che, ai sensi dell’art. 2745 cc, rappresenta la ragione giustificatrice di qualsiasi privilegio. Con la conseguenza che il privilegio generale su immobili istituito dall’art. 2745 cod. civ. sui crediti per le imposte, tasse e tributi dei comuni previsti dalla legge per la finanza locale, deve essere riconosciuto anche per i crediti dei comuni relativi all’imposta comunale sugli immobili (Ici) introdotta dal dlgs n. 504 del 1992, pur se successiva e quindi non compresa tra i tributi contemplati dal rd 1175/1931».Anche la Procura generale di piazza Cavour aveva chiesto al Collegio di legittimità di accogliere il ricorso del comune. C’è di più. In molte occasioni, la Cassazione ha sancito il privilegio dei crediti Irap. Ultima lo scorso 1 marzo. In particolare la prima sezione penale ha chiarito che i crediti Irap che Equitalia è chiamata a riscuotere presso le aziende fallite sono privilegiati anche prima della riforma del 2007. Non solo. L’esattore ha diritto a essere rimborsato delle spese che incontra per l’ammissione al passivo.
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