Fabbricati rurali, agevolazioni retroattive

Nota dell’anci emilia romagna sul decreto legge 102

Italia Oggi
31 Ottobre 2013
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Le variazioni catastali richieste dai titolari di fabbricati rurali hanno effetto retroattivo per i cinque anni antecedenti a quello in cui sono state presentate le domande. Lo prevede l’articolo 2, comma 5-ter del dl 102/2013, convertito nella legge n.124/2013 pubblicata sulla G.U. n. 254 del 29/10/2013. L’efficacia retroattiva di questa disposizione di interpretazione autentica può arrivare fino all’anno d’imposta 2006, considerato che i contribuenti avrebbero potuto inoltrare le prime istanze di variazione entro il 30 settembre 2011. Dunque, la norma è priva di copertura finanziaria. In questo senso si è espressa l’Anci Emilia Romagna in una nota del 29 ottobre scorso (prot. 182), con la quale ha commentato le novità in materia di Imu e Tares contenute nel decreto sull’imposizione immobiliare.

In base all’articolo 2, comma 5-ter, del dl 102 le domande di variazione catastale, disciplinate dall’articolo 7, comma 2-bis, del dl 70/2011, e l’inserimento negli atti catastali della ruralità degli immobili producono effetti per i cinque anni antecedenti a quello in cui sono state presentate. Quindi, non c’è più alcun dubbio sulla valenza retroattiva di queste istanze. Secondo l’Anci regionale, la disposizione di interpretazione autentica «non solo produce effetti sulle domande di rimborso già presentate dai contribuenti e sul contenzioso pendente, ma offre anche la possibilità di presentare istanze di rimborso da parte di quei contribuenti che possedendo un fabbricato non accatastato in categoria rurale si sono adeguati alle pronunce della Corte di cassazione, pagando regolarmente l’Ici». Del resto, anche di recente la Cassazione (ordinanza 17765/2013) ha ribadito che i fabbricati rurali sono esenti da Ici solo se inquadrati catastalmente nelle categorie A/6, se destinati a abitazione, o D/10, se utilizzati per l’esercizio dell’attività agricola. Nonostante gli ultimi interventi legislativi non abbiano riconosciuto alcuna valenza alle categorie catastali degli immobili, dal 2009 la Cassazione (sentenza, sezioni unite, n. 18565) non ha mai cambiato idea e continua ad affermare che i benefici fiscali per i fabbricati rurali sono condizionati dall’inquadramento catastale. In effetti, la tesi dei giudici di legittimità contrasta con le previsioni di legge, con il decreto ministeriale attuativo e con l’interpretazione sia del ministero dell’economia e delle finanze sia dell’Agenzia del territorio, secondo cui non conta l’inquadramento catastale ma l’annotazione di ruralità sugli immobili. L’Agenzia del territorio, con la circolare 2/2012, ha chiarito che non conta più la classificazione catastale per avere diritto al trattamento agevolato Ici per i fabbricati rurali. Possono infatti mantenere le loro categorie originarie. È sufficiente l’annotazione catastale, tranne per i fabbricati strumentali che siano per loro natura censibili nella categoria D/10. La circolare ha fornito delle indicazioni sulla corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale emanato il 26 luglio 2012, che ha stabilito, in dettaglio, quali adempimenti devono porre in essere i titolari dei fabbricati interessati a ottenere l’annotazione negli atti catastali della ruralità, al fine di fruire anche per l’Imu delle agevolazioni tributarie, così come disposto dall’articolo 13 del dl «salva Italia» (201/2011). Domande e autocertificazioni necessarie per il riconoscimento del requisito di ruralità, redatte in conformità ai modelli allegati al decreto ministeriale, avrebbero dovuto essere presentate all’ufficio provinciale competente per territorio entro il 1° ottobre 2012, al fine di ottenere l’esenzione anche per gli anni pregressi. L’eventuale diniego di ruralità è impugnabile innanzi alle commissioni tributarie. Infatti, nel caso di esito negativo del controllo sulle domande e autocertificazioni prodotte dagli interessati, l’Agenzia è tenuta a notificare un provvedimento motivato con il quale disconosce il requisito della ruralità. Dagli atti catastali devono risultare anche le annotazioni negative sugli immobili, che impediscono ai contribuenti di poter fruire dei vantaggi fiscali.

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