La vicenda
È oggetto di contestazione il diniego di accesso ad un esposto-denuncia verso anonimi inviato dalla Ragioneria territoriale dello Stato alla Procura della Repubblica e alla Corte dei conti e relativo ad una ipotesi di sospetto danno erariale, adottato sulla base del rilievo che trattasi di atto sottratto ex art. 24, comma 2, legge 241/1990 nonché ai sensi delle disposizioni in tema di whistleblowing poste dal d.m. 27.5.2015. Secondo il ricorrente, ogni divieto di accesso ai documenti amministrativi deve ritenersi recessivo, ai sensi dell’art. 24, comma 7, della legge 241/1990, allorquando la conoscenza degli atti amministrativi sia necessaria al richiedente per curare o per difendere i propri interessi giuridici.
La pronuncia del TAR
Il TAR di Parma, con la sentenza n. 68 del 2016, ritiene il ricorso non fondato, poiché pur rispondendo al vero che non ogni denuncia presentata dalla pubblica amministrazione all’autorità giudiziaria costituisce atto coperto da segreto istruttorio penale, è vero il contrario nei casi in cui la p.a. agisca nell’esercizio di funzioni di polizia giudiziaria specificamente attribuitele dall’ordinamento. In tali ultimi casi, gli atti redatti sono soggetti a segreto istruttorio ai sensi dell’art. 329 c.p.p. e conseguentemente sottratti all’accesso ai sensi dell’art. 24 della legge n. 241 del 1990. Ciò è quanto si verifica nel caso in esame, nel quale la denuncia è stata fatta – non è possibile al giudicante sapere se contro ignoti ovvero contro il ricorrente – nell’esercizio delle funzioni istituzionali della Ragioneria, sicché è da ritenersi poste in essere nell’esercizio di funzioni di p.g. per i reati penali e in quello dei doveri d’ufficio per quanto riguarda il danno erariale segnalato alla Corte dei conti (ai sensi dell’art. 53, comma 3, del r.d. 12. 7.1934, n. 1214 e dell’art. 1, comma 3, legge 20/1994).
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento