Esenzione ICI per gli immobili degli enti non commerciali: la Commissione avvia un’indagine per aiuti di Stato nei confronti dell’Italia

l 19 Ottobre 2010
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La Commissione europea ha avviato un’indagine approfondita in base alle norme UE in materia di aiuti di Stato per stabilire se l’esenzione dall’imposta comunale sugli immobili concessa dall’Italia per gli immobili usati dagli enti non commerciali per fini specifici costituisca aiuto di Stato illegale. In questa fase la Commissione ritiene, in particolare, che gli immobili in questione potrebbero essere usati anche per attività commerciali e che tali esenzioni fiscali potrebbero pertanto distorcere la concorrenza. La Commissione verificherà inoltre le disposizioni dell’articolo 149, quarto comma, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, che prevedono un trattamento fiscale favorevole per gli enti ecclesiastici e le associazioni sportive dilettantistiche. L’avvio di un’indagine approfondita offre alle parti interessate la possibilità di presentare osservazioni sulla misura, ma non pregiudica l’esito del procedimento.

La Commissione ha avviato un indagine a seguito di una serie di denunce nelle quali si affermava che l’Italia aveva concesso contributi statali illegali ad enti non commerciali che svolgono anche attività commerciali. I contributi verrebbero concessi sotto forma di esenzione dell’imposta comunale sugli immobili (“ICI”) sui fabbricati utilizzati per attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, culturali, didattiche, ricreative, ricettive, sportive e per attività di religione e di culto. L’articolo 149 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (“TUIR”) stabilisce le condizioni che possono determinare la perdita della “qualifica di ente non commerciale” ma esclude da tali disposizioni gli enti ecclesiastici e le associazioni sportive dilettantistiche.

In via preliminare la Commissione ritiene che le disposizioni dell’ICI e del TUIR potrebbero concedere un vantaggio selettivo alle attività commerciali dei beneficiari, costituendo pertanto un aiuto di Stato in base alle norme UE. La Commissione si chiede se almeno alcune delle attività svolte dagli enti non commerciali in questione possano essere considerate commerciali, ponendosi in concorrenza con quelle svolte da prestatori di servizi commerciali. Poiché questi ultimi sono soggetti ad imposizione fiscale normale, l’esecuzione dall’ICI sembra costituire un vantaggio ingiusto per gli enti non commerciali.

Nel corso dell’indagine, la Commissione verificherà se le misure sono compatibili con il mercato interno e se alcune delle attività che beneficiano delle misure in questione possano essere considerate come servizi di interesse economico generale. In base alle norme UE in materia di aiuti di Stato, i prestatori di servizi pubblici possono ricevere, a determinate condizioni, una compensazione per i costi aggiuntivi sostenuti.

Finora le autorità italiane non hanno fornito prove sufficienti per consentire alla Commissione di concludere che le misure contestate potrebbero essere giustificate in base ai principi del sistema fiscale italiano.

Gli autori delle denunce hanno inoltre sostenuto che la riduzione del 50% dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche concessa a determinati soggetti viola le norme UE in materia di aiuti di Stato. Ai sensi dell’articolo 6 del DPR n. 601/73, il trattamento fiscale preferenziale viene concesso ad enti che hanno scopi di assistenza sociale, ricerca senza fine di lucro e fini di beneficenza o di istruzione. L’agevolazione fiscale si applica anche alle fondazioni e alle associazioni aventi scopi esclusivamente culturali e agli istituti per le case popolari. Poiché il trattamento fiscale speciale per tali soggetti esisteva prima dell’entrata in vigore del trattato UE, la Commissione esaminerà la questione separatamente. Gli aiuti che vengono considerati esistenti prima della creazione dell’UE o prima dell’adesione all’UE del paese interessato non possono dar luogo ad una procedura di recupero neppure se vengono giudicati illegali. In tal caso, tuttavia, la normativa dovrà essere modificata.

La versione non riservata della decisione sarà consultabile sotto il numero C26/2010 nel Registro degli aiuti di Stato, sul sito internet della DG Concorrenza, una volta risolte eventuali questioni di riservatezza. Le nuove decisioni in materia di aiuti di Stato riportate su Internet e nella Gazzetta ufficiale figurano nel bollettino elettronico di informazione settimanale in materia di aiuti di Stato (State Aid Weekly e-News).

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