Manca poco più di un mese alla scadenza ed è già rincorsa alla rottamazione delle cartelle. Il 28 febbraio è la data finale per pagare in un’unica rata, senza interessi o more, gli avvisi ricevuti sui pagamenti, assegnati all’ente accertatore entro lo scorso 31 ottobre. Come comunica la stessa Equitalia, il provvedimento riveste un ampio interesse, essendo inclusi tra i pagamenti condonati anche bollo auto e multe non pagate.
È stata la legge di stabilità 2014 a sancire il 28 febbraio come termine ultimo per la sanatoria. Tra le possibilità di ravvedimento concesse dalla misura figurano altre imposizioni fiscali, come l’Irpef e l’Iva, o, ancora, entrate non tipicamente erariali, al pari dello stesso bollo auto così come delle contravvenzioni per trasgressioni al codice della strada (ma, in questi casi, si tratterà di un bonus ristretto agli interessi di mora).
Non c’è posto, invece, nel provvedimento, per i debiti contratti con Inps e Inail. Per conoscere tutti i tributi coinvolti Equitalia sottolinea di consultare l’elenco disponibile sul proprio portale web.
Di seguito, tutte le informazioni utili per la sanatoria cartelle:
Come funziona. La definizione agevolata riguarda le cartelle e avvisi di accertamento esecutivi emessi per tributi di competenza delle agenzie fiscali (Agenzia delle entrate, del demanio, del territorio, delle dogane e dei monopoli), Uffici statali (per esempio Ministeri e Prefetture) ed enti locali (regioni, province e comuni), affidati a Equitalia entro il 31 ottobre 2013.
Verifica delle cartelle. Per capire se i tributi inseriti nelle cartelle/avvisi rientrano nella definizione agevolata i contribuenti devono prendere visione della propria situazione debitoria e verificare innanzitutto la data in cui le somme dovute sono state affidate all’agente della riscossione e il tipo di atto ricevuto. Queste informazioni sono contenute nell’estratto di ruolo che si può chiedere agli sportelli di Equitalia.
L’agevolazione. Per tutte le cartelle/avvisi che rientrano nell’agevolazione il contribuente non dovrà pagare gli interessi di mora, che maturano dalla data di notifica della cartella in caso di mancato pagamento delle somme entro i 60 giorni previsti. Inoltre, per le cartelle/avvisi emessi per conto dell’Agenzia delle entrate, e quindi riferite a entrate erariali, non si paga anche il tributo relativo agli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, indicati nella cartella di pagamento e nell’estratto di ruolo.
La scadenza. Chi sceglie di aderire dovrà pagare il residuo del debito (al netto degli interessi non dovuti), l’aggio, le spese di notifica e quelle per eventuali procedure attivate. Il pagamento deve essere effettuato in un’unica soluzione entro il 28 febbraio 2014. Fino al 15 marzo resta sospesa la riscossione dei debiti interessati alla definizione agevolata. Equitalia invierà entro il 30 giugno mediante posta ordinaria una comunicazione di avvenuta estinzione del debito ai contribuenti che avranno pagato nei termini previsti.
Dove e come pagare. È possibile effettuare il versamento in tutti gli sportelli di Equitalia, negli uffici postali tramite bollettino F35, indicando tassativamente nel campo “Eseguito da” la dicitura “Definizione Ruoli – L.S. 2014”. Per la corretta ricezione del pagamento, si consiglia di utilizzare un bollettino F35, completo di codice fiscale, per ognuna delle cartelle/avvisi che si vuole pagare in forma agevolata.
In caso di crediti con la pubblica amministrazione. Nell’ottica di fornire massima assistenza, Equitalia contatterà i contribuenti che vantano crediti dalla pubblica amministrazione e per i quali, in base alla legge (art. 48-bis d.P.R. 602/1973), l’ente interessato, prima di effettuare il pagamento, deve verificare la presenza di eventuali debiti con lo Stato di importi superiori a 10 mila euro. Il contatto diretto con i contribuenti interessati è stato voluto da Equitalia per consentire loro di saldare le cartelle/avvisi avvalendosi del pagamento agevolato entro la scadenza e permettere alla p.a. di procedere al pagamento del credito nei tempi previsti senza risentire di eventuali ritardi dovuti ai tempi tecnici legati alle operazioni della definizione agevolata.
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