Equitalia addio, per i Comuni dal 30 giugno non più ruolo ma ingiunzione fiscale

I comuni dovranno provvedere a riscuotere le proprie entrate autonomamente

29 Maggio 2013
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Comuni dal 30 Giugno 2013 dovranno provvedere a riscuotere le proprie entrate tributarie e patrimoniali non utilizzando più il ruolo ma avvalendosi dell’Ingiunzione Fiscale ex RD.639/1910 servendosi ,ove compatibili delle norme del titolo II del  D.P.R. 602/1973.

Anche nel caso in cui il Legislatore, in ultimo, intendesse concedere una proroga ulteriore rispetto a quella già prevista  dall’art. 9 comma 4  D.L. 10 Ottobre 2012 n.174 convertito  con modificazioni in L.7 Dicembre 2012 n.213 prevista  per il 30 giugno, gli Enti in questione potranno comunque decidere di gestire o direttamente o negli altri  modi previsti dall’art. 52 comma 5 lettera b del D.Lgs. 446/1997 tale funzione.

Infatti le disposizioni previste dall’ art. 7 comma 2 lettera gg ter della L. 106/2011 con il quale si è prevista espressamente la uscita di EQUITALIA dal mondo della riscossione spontanea e coattiva dei Comuni, non sono reversibili e  i Comuni dovranno, quindi, in linea con i principi  di autonomia impositiva, di fiscalità federale e nel rispetto dei valori concorrenziali previsti dall’Unione Europea valutare in modo concreto la gestione del problema.

Le recenti norme che obbligano i Comuni ad aggregarsi ai fini di gestire con criteri di convenienza ed economicità le pubbliche funzioni potranno sicuramente aiutare le amministrazioni locali ad individuare le migliori soluzioni nel rispetto dell’efficienza e della economicità.

Tutto questo deve comunque anche ricondursi ed essere letto “ In attesa del riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate degli  enti territoriali “ che come recita l’art. 9 comma 4 citato è il principale impegno che il legislatore deve assolvere al fine di fare la giusta chiarezza nel mondo della riscossione delle entrate locali.

Tale chiarezza non potrà limitarsi ad un intervento che disciplini concretamente le modalità e gli istituti del ruolo alla ingiunzione e la corretta e concreta equiparazione dell’ingiunzione ad esso anche per quanto concerne le necessarie e propedeutiche legittimazioni all0’ accesso alla Anagrafe Tributaria, ma anche nella corretta definizione dei rapporti operativi ed economici tra l’Agente della Riscossione uscente ed i Comuni.

Dovrà chiarirsi e definirsi il destino dei ruoli in precedenza consegnati dai Comuni agli Agenti della Riscossione e cioè definire se essi continueranno a curarne la riscossione sino alle dichiarazioni di inesigibilità o se essi saranno e in che modalità restituiti agli enti titolari delle entrate. Inoltre dovranno chiudersi e definirsi i conti economici afferenti alla determinazione delle quote inesigibili.

In conclusione anche in caso di proroga e anche nelle more della definizione di detti aspetti i Comuni possono avvalersi dell’ingiunzione fiscale ex R.D.639/1910 per la riscossione coattiva delle proprie entrate tributarie e patrimoniali

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