Equiparazione fra i livelli di inquadramento: adottato il d.P.C.M. che definisce le tabelle per favorire la mobiltà

Il decreto si riferisce a quelli previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione del personale non dirigenziale

7 Settembre 2015
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A seguito dell’informativa svolta dal Ministro per la semplificazione  e la pubblica amministrazione nella riunione del 6 agosto scorso in materia di personale degli enti di area vasta e secondo quanto disposto dall’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 281 del 1997,  il Consiglio dei Ministri di venerdì scorso – si legge nel comunicato stampa conclusivo – ha autorizzato il Ministro Madia a dare corso alla  definizione dei criteri per la mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato degli enti di area vasta dichiarati in sovrannumero, della Croce Rossa italiana, nonché dei Corpi e Servizi di Polizia provinciale per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale, adempimento previsto dalla legge n. 190 del 2014, in considerazione della mancata acquisizione dell’intesa in Conferenza unificata prevista dalla legge sul trasferimento in mobilità del personale delle province nelle Asl.

Lo stesso giorno il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sul sito istituzionale, ha pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26.6.2015, riguardante la “Definizione delle tabelle di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione del personale non dirigenziale”. 

Il provvedimento è stato adottato su proposta del Ministro Marianna Madia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze Pier Carlo Padoan, ai sensi dell’articolo 29-bis del decreto legislativo 30.3.2001, n. 165 e dell’articolo 4, comma 3, del decreto-legge 24.6.2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11.8.2014, n. 114.

Il d.P.C.M. in esame è stato registrato dalla Corte dei conti in data 17 agosto 2015 (Reg.ne – Prev. n. 2105) ed è in attesa della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

L’articolo 1 del decreto precisa che le tabelle in esame hanno la finalità di favorire i processi di mobilità fra i comparti di contrattazione del personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni e individuano la corrispondenza fra i livelli economici di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 

Restano fermi i criteri per la comparazione dei livelli di inquadramento tra aree o categorie derivanti dai rispettivi ordinamenti professionali e dal presente decreto. Le tabelle di corrispondenza di cui agli allegati da 1 a 10, che fanno parte integrante del presente decreto, non hanno valore innovativo, integrativo o modificativo degli ordinamenti professionali vigenti.

Le allegate tabelle (vedi il Provvedimento in calce) da 1 a 8 (Tab. 1 – Ministeri, Tab. 2 – Agenzie fiscali, Tab. 3 – Presidenza del Consiglio dei ministri, Tab. 4 – Enti pubblici non economici, Tab. 5 – Regioni ed enti locali, Tab. 6 – Servizio sanitario nazionale, Tab. 7 – Università, Tab. 8 – Istituzioni ed enti di ricerca) definiscono le corrispondenze dei livelli economici del personale del comparto indicato nella prima colonna con gli altri comparti di contrattazione indicati nelle successive colonne sulla base del criterio di cui all’articolo 2, comma 3.

I livelli economici del personale degli enti di ricerca di cui alla Tab. 8 si intendono riferiti anche al personale dell’Agenzia spaziale italiana (A.S.I.). Lo stesso criterio vale per le colonne finali titolate “Ricerca” delle Tab. da 1 a 7.

La Tab. 9 definisce la corrispondenza del personale docente e non docente del comparto Scuola e AFAM rispetto al comparto Ministeri e si integra, per gli altri comparti, con la Tab. 1.
Per la Tab. 9 non sono declinate le posizioni stipendiali del personale docente e non docente appartenente ai relativi comparti.
Il segretario comunale collocato nella fascia professionale C viene equiparato alla categoria o area professionale più elevata prevista dal sistema di classificazione vigente presso l’amministrazione di destinazione con inquadramento nella fascia economica secondo i criteri del presente decreto. 
La Tab. 10 definisce la corrispondenza del personale Unioncamere, Cnel ed Enac rispetto al comparto Ministeri e si integra, per gli altri comparti, con la Tab. 1.
L’articolo 2 si occupa del criteri di inquadramento e quello successivo del trattamento economico e previdenziale. 
L’articolo 4 prevede che il decreto è da riferire alla vigente disciplina contrattuale. Le eventuali successive modifiche sono operate secondo la procedura di cui all’articolo 29-bis del decreto legislativo 30.3.2001, n. 165.

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