La norma
La questione di legittimità, rivolta al comma 953, articolo unico della citata legge n. 145/2018, era stata sollevata dal Consiglio di Stato “nell’ambito di giudizi tra operatori del settore e vari Comuni della Puglia, aventi ad oggetto la legittimità della previsione, negli accordi stipulati dalle parti, solo di misure patrimoniali di compensazione.” La Consulta ha avallato la duplice intenzione del legislatore volta, da un lato “a garantire il mercato dell’energia da fonti rinnovabili, riallineando le condizioni degli operatori del settore; e dall’altro lato, a promuovere la tutela dell’ambiente e del paesaggio prescrivendo che le misure compensative siano, almeno in parte, specifiche”: l’obiettivo dev’essere il riequilibrio ambientale e territoriale, integrale e non “per equivalente”, ossia mediante la semplice elargizione monetaria.
Le nuove convenzioni
La Legge di Bilancio 2018, ha argomentato la Corte, supererebbe nelle sue previsioni le incertezze interpretative sulla portata delle Linee Guida ministeriali del 2010 e delle ulteriori disposizioni normative alla base delle vecchie convenzioni. Difatti, la confusione della disciplina aveva generato un contenzioso tra i Comuni e gli operatori del settore. Alla luce dunque di tale pronuncia, con decorrenza 1° gennaio 2019, “le vecchie convenzioni dovranno essere riviste dalle parti in conformità alle prescrizioni delle Linee Guida ministeriali. Le compensazioni saranno corrisposte solo se volte al riequilibrio ambientale e territoriale, contenute entro determinati limiti percentuali e concordate nell’ambito della Conferenza dei servizi che coinvolge tutti i soggetti interessati, in vista del provvedimento di autorizzazione della Regione, e non autonomamente tra operatori economici e Comuni”.
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