La vicenda
Alcuni elettori iscritti alle liste elettorali di alcuni comuni della città metropolitana di Milano hanno impugnato il verbale di proclamazione degli eletti e gli atti prodromici del procedimento elettorale per l’elezione del consiglio metropolitano della città metropolitana di Milano. In via incidentale, viene sollevata questione di costituzionalità delle norme del codice del processo amministrativo che disciplinano il rito speciale elettorale (artt. 126, 128, 129, 130 del d.lgs. 2.7.2010, n. 104), nella parte in cui non prevedono la loro applicabilità anche alle elezioni per la costituzione del consiglio metropolitano.
La pronuncia del TAR Lombardia
Il TAR Lombardia, Milano, con ordinanza n. 841 del 2016, ritiene la questione di costituzionalità sollevata rilevante e non manifestamente infondata. Secondo il TAR, la giurisdizione di merito ed i riti speciali non sono applicabili, neppure in via analogica, ai giudizi in materia elettorale relativi alle città metropolitane. E poiché le elezioni del consiglio metropolitano sono disciplinate in materia identica a quelle del consiglio provinciale, la previsione di un trattamento processuale diverso nel caso di impugnazione delle elezioni delle città metropolitane rispetto alle elezioni delle province: – potrebbe comportare la violazione dell’art. 24 della Costituzione in relazione all’art. 3, in quanto prevede tutele giurisdizionali diverse nei confronti delle operazioni elettorali di enti che applicano lo stesso sistema elettorale ed hanno lo stesso rilievo costituzionale; – dell’art. 114, nella parte in cui, prevedendo che la Repubblica è costituita dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane, dalle regioni e dallo Stato pone sullo stesso piano gli enti locali dotati di garanzia costituzionale, rendendo quindi irragionevole un trattamento processuale diverso dei ricorsi presentati nei confronti delle città metropolitane e delle province.
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