Elezioni amministrative 2016 e cause di incandidabilità

È sanabile il mancato deposito, nei termini, delle dichiarazioni sostitutive attestanti l’insussistenza di cause di incandidabilità? La risposta del Consiglio di Stato

23 Maggio 2016
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La vicenda
È oggetto di ricorso il provvedimento della Commissione Elettorale Circondariale di Milano che ha disposto, con riferimento all’elezione del consiglio comunale di Milano indetta per il giorno 5 giugno 2016, di ricusare la lista denominata “Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale – Giorgia Meloni per Parisi Sindaco”, adottato sulla base del duplice rilievo del mancato deposito, entro il termine di presentazione delle liste, delle dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 12 del d.lgs. 235/2012 e della non sanabilità di tale carenza.

La pronuncia del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1979 del 2016 (> vai alla sentenza massimata), nel riformare la sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso, afferma il principio generale secondo il quale “a fronte della tempestiva presentazione delle liste, l’integrazione delle carenze riscontrate deve intendersi consentita, entro e non oltre il giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle liste, nelle (sole) ipotesi in cui si tratti di rettificazioni o regolarizzazioni di documentazione originariamente prodotta o del completamento di adempimenti sulla cui iniziale correttezza la stessa amministrazione ha ingenerato un affidamento meritevole di tutela”
Nella peculiare fattispecie controversa, pur dovendosi ribadire i principi in ordine alla natura perentoria del termine per il deposito delle dichiarazioni in questione, alla non presentabilità delle stesse entro il termine per l’ammissione delle liste e alla non praticabilità del soccorso istruttorio, a fronte della mancanza originaria delle attestazioni considerate, nondimeno, i presentatori della lista sono stati ‘indotti in errore’, circa la regolarità degli adempimenti prescritti, dal comportamento tenuto dalla stessa amministrazione e, in particolare, dall’adozione della nota con cui il segretario comunale di Milano ha attestato la completezza della documentazione depositata e la presenza, in essa, delle dichiarazioni sostitutive attestanti l’insussistenza delle condizioni di incandidabilità. L’affidamento così ingenerato negli appellanti deve ritenersi meritevole di tutela per la provenienza qualificata della suddetta attestazione (e ciò anche a voler prescindere dalla sua catalogazione come atto pubblico idoneo a fare fede fino a querela di falso delle dichiarazioni ivi contenute), in quanto formata dall’autorità incaricata di controllare la completezza della documentazione depositata e di segnalare eventuali carenze.

Normativa di riferimento
D.lgs. 235/2012 “Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190”

Art. 12 – Cancellazione dalle liste per incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali 
1. In occasione della presentazione delle liste dei candidati per le elezioni del presidente della provincia, del sindaco, del presidente della circoscrizione e dei consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali, oltre alla documentazione prevista da altre disposizioni normative, ciascun candidato, unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura, rende una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, attestante l’insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all’articolo 10. 
2. Gli uffici preposti all’esame delle liste dei candidati, entro il termine previsto per la loro ammissione, cancellano dalle liste stesse i candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 e dei candidati per i quali venga comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso dell’ufficio, la sussistenza di alcuna delle predette condizioni di incandidabilità. 
3. Per i ricorsi avverso le decisioni di cui al comma 2 trova applicazione l’articolo 129 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 
4. Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di cui al comma 2, la condizione stessa viene rilevata, ai fini della mancata proclamazione, dall’ufficio preposto alle operazioni di proclamazione degli eletti.

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