Tornano i gettoni di presenza per i consiglieri comunali e provinciali. Ancora una volta il legislatore non riesce a consolidare un sistema efficiente per trasformare l’emolumento degli amministratori locali in un’indennità forfettaria. Il maxiemendamento al dl 78/2010 modifica l’articolo 5 a sua volta posto a riformare le disposizioni degli articoli 82 e 83 del dlgs 267/2000, cancellando la trasformazione dei gettoni in indennità. Si torna dunque all’antico: consiglieri comunali e provinciali hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. Si conferma solo il limite finanziario, pari a un quinto dell’indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8 dell’articolo 82 del Tuel. Il legislatore si è reso conto dell’estrema difficoltà di conciliare il contenimento dei «costi della politica» con parametri di valutazione. Il passaggio dal gettone all’indennità porta inevitabilmente con sé il rischio di una diminuzione del numero delle sedute di commissioni e consigli, tale da rendere sostanzialmente ingiustificabile la manovra o da dover imporre complicati algoritmi di calcolo per ridurre l’ammontare dell’indennità mensile in rapporto alle assenze alle sedute. Il che equivale, alla fine, ad assegnare a ciascuna seduta un valore unitario. Tanto vale, allora, rimanere al vecchio criterio del gettone di presenza, che almeno non lascia adito a dubbi sulla quantificazione. Farà eccezione al limite del valore dei gettoni di presenza quello previsto per i consiglieri delle città metropolitane: il maxiemendamento prevede, infatti, che l’ammontare del gettone, in questo caso, potrà superare l’importo pari ad un quinto dell’indennità prevista per il rispettivo presidente: sarà il regolamento ministeriale previsto dal comma 8 dell’articolo 82 del dlgs 267/2000 a precisare detto ammontare.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento