DURC on line: il Ministero del lavoro emana circolare esplicativa

Illustrata la nuova disciplina sul DURC on line e forniti i primi chiarimenti di carattere interpretativo necessari per una corretta applicazione del decreto interministeriale del 30 gennaio 2015

10 Giugno 2015
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I vecchi DURC (Documento unico di regolarità contributiva) sono validi fino alla scadenza del 30 giugno: i DURC ottenuti prima dell’entrata in vigore della procedura online, fissata al 1° luglio, si potranno utilizzare nei casi e per i periodi di validità previsti dalla vecchia disciplina.

Lo ha precisato una circolare la n. 19/2015, del Ministero del lavoro, che arriva dopo il decreto 30 gennaio 2015 pubblicato nei giorni scorsi in Gazzetta Ufficiale, che ha ufficialmente aperto le danze sulla rivoluzione telematica del documento per le imprese.spiegando però che, in fase di avvio del nuovo sistema, non sarà possibile fare verifiche online a imprese, lavoratori autonomi, banche e consulenti. Subito in vigore (dal 16 giugno) la norma sullo «scostamento non grave»: c’è comunque regolarità in presenza di debiti fino a 150 euro (oggi 100 euro).

A cosa serve il DURC

Il DURC è un certificato unico che attesta la regolarità di un’impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di INPS, INAIL e Casse Edili.

Il nuovo DURC on line in vigore dal 1° luglio

A partire dal prossimo 1° luglio basterà un semplice clic per ottenere, in tempo reale, il DURC, e controllare così se un’azienda o un lavoratore autonomo sono in regola nel versamento dei contributi.

Il nuovo DURC avrà una validità di 120 giorni e potrà essere utilizzata per ogni finalità richiesta dalla legge (erogazione di sovvenzioni, contributi ecc., nell’ambito delle procedure di appalto e nei lavori privati dell’edilizia, rilascio attestazione SOA) senza bisogno di richiederne ogni volta una nuova. Sarà inoltre possibile utilizzare un DURC ancora valido, sebbene richiesto da altri soggetti, scaricabile liberamente da internet.

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