Doppio cognome: le indicazioni operative
La Corte Costituzionale ha stabilito l’illegittimità della norma che impone l’attribuzione automatica ed esclusiva del solo cognome paterno. I neogenitori, quindi, possono ora attribuire al loro figlio, di comune accordo, il doppio cognome – paterno e materno – al momento della nascita.
Per rispondere alle richieste di chiarimento pervenute finora, la Direzione Centrale per i Servizi Demografici del Dipartimento ha trasmesso ai prefetti una circolare con le indicazioni operative e i chiarimenti interpretativi sulle prime questioni emerse dopo la pronuncia della Corte.
La circolare: i punti da sottolineare
Tra i punti salienti della circolare di chiarisce che:
– il cognome della madre dovrà essere posposto, e non anteposto, a quello paterno;
– l’attribuzione “anche” del cognome materno al nuovo nato riguarda tutti gli elementi onomastici dei quali sia eventualmente composto il cognome stesso;
– le novità in esame trovano applicazione per gli atti di nascita che si formano dal giorno successivo alla pubblicazione della citata sentenza, avvenuta il 28 dicembre 2016.
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