Doppia via per recuperare i crediti Pa

La manovra in Parlamento – I pagamenti alle imprese/La svolta. Possibile saldare i ruoli utilizzando importi dovuti da enti locali, regioni e Ssn

Il Sole 24 Ore
12 Luglio 2010
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Le imprese avranno a disposizione una doppia via per il recupero dei debiti degli enti locali. Con l’emendamento al Dl sulla manovra approvato la scorsa settimana, la commissione Bilancio del Senato, da un lato apre alla compensazione delle somme iscritte a ruolo con i crediti vantati non solo nei confronti di regioni ed enti locali, ma anche del servizio sanitario nazionale. Dall’altro lato, va a regime il meccanismo che consente ai creditori di cedere pro soluto a banche o intermediari finanziari i crediti maturati nei confronti degli stessi soggetti (finora limitato al biennio 2009-2010 e solo per le somme dovute dalle regioni e dagli enti locali). La manovra, su cui il governo si appresta a mettere la fiducia per il voto di Palazzo Madama in calendario giovedì prossimo, stringe anche sulle amministrazioni coinvolte: chi non salda il conto entro i termini previsti riceverà la visita degli agenti della riscossione per il recupero coatto delle somme compensate. A partire dal 2011, ed è la prima volta che viene introdotto questo principio, le imprese potranno dunque compensare i debiti derivanti da iscrizioni a ruolo (sia imposte che contributi, che altre voci) utilizzando i crediti «non prescritti, liquidi ed esigibili » maturati nel corso dei rapporti commerciali con amministrazioni regionali, comunali e provinciali e con aziende del Ssn. Si tratta di una misura importante perché -specie in tempi di crisi – i ritardi con cui il sistema produttivo incassa i pagamenti per le prestazioni o forniture rese alla Pa, rischiano in molti casi di compromettere la stabilità delle imprese. Si stima che il sistema imprese sia creditore di 60-70 miliardi di euro, 40 dei quali derivanti dal settore sanitario. L’altra variabile in gioco è quella delle somme iscritte a ruolo, il cui totale, secondo la corte dei conti (rapporto sul coordinamento della finanza pubblica), è stato nel 2009 di oltre 63 miliardi di euro (di cui una buona parte riferita alle imprese). Quindi, da un lato le aziende hanno crediti da incassare. Dall’altro subiscono il pressing degli esattori per le somme iscritte a ruolo (a maggior ragione, in prospettiva, con l’accelerazione dei tempi di riscossione). In questa contraddizione si inserisce la nuova norma. Per ottenere il via libera alla compensazione, le imprese dovranno per prima cosa farsi certificare il credito, utilizzando a tale scopo la stessa procedura prevista per la cessione alle banche. A questo punto l’azienda potrà estinguere il debito per il ruolo, o la sua quota parte, con il credito “certificato” da regioni, enti locali e Ssn. Altro aspetto rilevante, è che le imprese non dovranno più impegnarsi in difficili procedure di pignoramento a carico degli enti debitori. Questa partita, al contrario, si giocherà dal 2011 tra due soggetti pubblici: le amministrazioni debitrici e gli agenti della riscossione. Questi ultimi, in particolare, dovranno indicare un termine entro il quale l’ente deve saldare il conto. E nel caso il versamento non arrivi entro 60 giorni, scatterà la riscossione coattiva. La manovra, come accennato, incide anche sulla cessione dei crediti alle banche o agli intermediari finanziari. Le novità sono due: da una parte il meccanismo si estende, analogamente al sistema delle compensazioni, ai debiti delle aziende del Ssn; dall’altra, non è più limitato nel tempo, ma è ora una misura a regime. Su istanza del creditore, le amministrazioni debitrici devono certificare, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta, che il credito è certo, liquido ed esigibile per consentirne la cessione in favore di istituti di credito o intermediari riconosciuti. Sotto il profilo dei conti pubblici, le due misure non alterano gli equilibri di bilancio, e secondo la relazione tecnica che accompagna l’emendamento, introducono una disposizione «che sotto il profilo della giustizia fiscale comporta una maggiore certezza nella riscossione degli importi iscritti a ruolo».

L’EMENDAMENTO
Tempi e ambito di applicazione A partire dal 1º gennaio 2011, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti di regioni, enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo. Certificazione A tal fine il creditore acquisisce la certificazione prevista dall’articolo 9, comma 3-bis, del Dl 185/2008 e la utilizza per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell’iscrizione a ruolo. Verifica L’estinzione del debito a ruolo è condizionata alla verifica dell’esistenza e validità della certificazione. Qualora la regione, l’ente locale o l’ente del Servizio sanitario nazionale non versi all’agente della riscossione l’importo oggetto della certificazione entro 60 giorni dal termine nella stessa indicato, l’agente della riscossione procede, sulla base del ruolo emesso a carico del creditore, alla riscossione coattiva nei confronti della regione,dell’ente locale o dell’ente del Servizio sanitario nazionale.

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