È quanto ha chiarito l’Inps con il messaggio 4576/2015, in cui l’istituto, nell’attesa che vengano adeguate le procedure informatiche, dà indicazioni ai lavoratori su come poter da subito fruire delle nuove tutele in materia di congedo parentale introdotte dal Dlgs 80/2015.
Le modifiche apportate agli articoli 32 e 34 del Dlgs 151/2001 consistono nella possibilità di godere del congedo fino ai 12 anni di età del bambino (contro i precedenti 8), nonché nell’estensione del periodo indennizzabile dall’Inps al 30% fino al sesto anno di età (contro i precedenti 3). Le stesse novità sono state introdotte per il congedo parentale fruito in caso di adozione o affidamento.
Poiché le nuove regole sono diventate operative dal 25 giugno, l’Inps per consentirne l’utilizzo, e cioè per i congedi richiesti per figli di età compresa tra gli 8 e 12 anni, o per minori adottivi o affidati che si trovano tra l’ottavo e il dodicesimo anno di ingresso in famiglia, ha previsto, per il solo mese di luglio 2015, che la domanda sia presentata con modalità cartacea utilizzando il modulo SR23 rinvenibile nella sezione modulistica del sito dell’istituto.
Nel medesimo messaggio l’Inps ha precisato che per le domande per figli di età inferiore agli 8 anni devono continuare a utilizzarsi esclusivamente i canali telematici.
Non appena gli applicativi informatici saranno implementati, così da consentire di presentare telematicamente anche la domanda per congedi parentali di figli oltre gli 8 anni, sarà l’Inps stesso a darne immediata comunicazione, in quanto da tale data non potrà più essere utilizzata la modalità cartacea.
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