Divieto di installazione di nuove antenne per telefonia mobile nel centro urbano: illegittima l’ordinanza “sostitutiva” del regolamento comunale

La sentenza del TAR di Reggio Calabria

2 Febbraio 2016
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La vicenda
È oggetto di contestazione il parere sfavorevole alla realizzazione di un impianto di comunicazioni elettroniche, rilasciato dal Responsabile dell’Area Urbanistica del comune, sulla base dell’ordinanza sindacale che vieta l’installazione nel centro urbano cittadino “sia in via provvisoria che in via definitiva, di nuove antenne di telefonia mobile fino all’emanazione del Piano Strutturale Associato che prevede nel suo regolamento edilizio e urbanistico le linee normative relative all’installazione di nuove antenne necessarie per la telefonia mobile”. Secondo la società ricorrente, il provvedimento con cui è stato espresso il su menzionato parere sfavorevole, sarebbe viziato per invalidità derivata dall’ordinanza sindacale, emanata in difetto dei presupposti di legge di cui agli artt. 50, comma 5, e 54, comma 4, d.lgs. 267/2000. In mancanza di apposito regolamento non sarebbe, poi, esercitabile la facoltà dell’amministrazione comunale di sospendere sine die l’istruttoria dei procedimenti autorizzatori già avviati.

La pronuncia del TAR
Il TAR Calabria, con la sentenza n. 82 del 2016, accoglie il ricorso. Secondo il TAR, l’ordinanza sindacale, atto presupposto del contestato diniego, appare laconicamente motivata, non prevede alcun termine finale di efficacia e soprattutto si palesa, in difetto dei presupposti dell’improcrastinabilità ed urgenza, illegittimamente “sostitutiva” del regolamento comunale, fonte secondaria cui dovrebbe essere demandata in via ordinaria la disciplina delle autorizzazioni all’installazione degli impianti di telefonia.

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