Assume rilievo la sentenza del
TAR Piemonte, sez. I, 10 marzo 2017, n. 348 in materia di dismissione quote azionarie di una società per azioni a capitale pubblico. Secondo il tribunale amministrativo rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la
delibera con la quale alcuni
Comuni hanno avviato la dismissione di quote di cui sono titolari in ambito di una società per azioni a capitale interamente pubblico, che non gestisce servizi pubblici ma solo
servizi strumentali al funzionamento dei Comuni, trattandosi di atto compiuto
iure privatorum ed
uti socius e non
iure imperii.
I giudici amministrativi torinesi hanno chiarito che per radicare la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c, c.p.a. non è sufficiente che si versi in materia di servizi pubblici, ma occorre pur sempre che la Pubblica Amministrazione abbia agito nello specifico esercitando il proprio potere autoritativo.
>> CONSULTA LA SENTENZA TAR PIEMONTE, SEZ. I, 10 MARZO 2017, n. 348.
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