Dismissione di quote azionarie da parte dei Comuni

Società per azioni a capitale pubblico che gestisce servizi strumentali: la sentenza del TAR Piemonte, 10 marzo 2017, n. 348

24 Marzo 2017
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Assume rilievo la sentenza del TAR Piemonte, sez. I, 10 marzo 2017, n. 348 in materia di dismissione quote azionarie di una società per azioni a capitale pubblico. Secondo il tribunale amministrativo rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la delibera con la quale alcuni Comuni hanno avviato la dismissione di quote di cui sono titolari in ambito di una società per azioni a capitale interamente pubblico, che non gestisce servizi pubblici ma solo servizi strumentali al funzionamento dei Comuni, trattandosi di atto compiuto iure privatorum ed uti socius e non iure imperii.
I giudici amministrativi torinesi hanno chiarito che per radicare la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c, c.p.a. non è sufficiente che si versi in materia di servizi pubblici, ma occorre pur sempre che la Pubblica Amministrazione abbia agito nello specifico esercitando il proprio potere autoritativo.

>> CONSULTA LA SENTENZA TAR PIEMONTE, SEZ. I, 10 MARZO 2017, n. 348.

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