Come spiegano i magistrati contabili “la decurtazione del 10 per cento dell’indennità dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario, prevista dalla legge n. 266 del 2005, non è applicabile ai nuovi importi della medesima, così come integralmente rideterminati dall’art. 1, commi 583-586, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022). Il carattere strutturale della riduzione di cui alla suddetta legge n. 266, residua, invece, ai soli fini del calcolo del differenziale tra le indennità pregresse e quelle che saranno a regime dal 2024, o, opzionalmente, dal 2022”.
>> CONSULTA IL TESTO DELLA DELIBERAZIONE DELLA CORTE DI CONTI (SEZ. AUTONOMIE).
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