Diritto di oblio per i dati del registro delle imprese

Non esiste un diritto all’oblio con riferimento ai dati personali contenuti nel registro delle imprese: il punto di vista della Corte di giustizia UE

25 Maggio 2017
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di SALVIO BIANCARDI

Non esiste un diritto all’oblio con riferimento ai dati personali contenuti nel registro delle imprese. È quanto emerge dalla lettura della pronuncia della Corte di giustizia dell’Unione europea, sez. II n. 398 del 9 marzo 2017.
La questione è sorta in merito alla istanza formulata da un cittadino ad una Camera di Commercio volta ad ottenere la cancellazione dal registro delle imprese dei propri dati personali al fine di non renderli più visibili e accessibili.
L’interessato, non ottenendo soddisfazione alla propria richiesta, aveva adito il Tribunale. Con sentenza il Tribunale aveva accolto tale domanda, ordinando alla Camera di commercio la trasformazione in forma anonima dei dati che collegavano l’interessato al fallimento della ditta in questione e condannando la convenuta Camera di Commercio al risarcimento del danno.
Il Tribunale aveva infatti ritenuto che le iscrizioni che collegano il nominativo di una persona fisica ad una fase patologica della vita dell’impresa (come il fallimento) non possano essere perenni, in mancanza di uno specifico interesse generale alla loro conservazione e divulgazione.

Diritto di oblio per i dati del registro delle imprese

Giacché il codice civile non prevede un tempo massimo d’iscrizione, detto tribunale aveva ritenuto che, trascorso un lasso di tempo congruo dalla definizione del fallimento e cancellata la società dal registro delle imprese, cada la necessità e l’utilità, ai sensi del decreto legislativo n. 196, dell’indicazione nominativa dell’ex amministratore unico al tempo del fallimento di detta società, in quanto l’interesse pubblico ad una “memoria storica” dell’esistenza della società e delle vicissitudini che l’avevano interessata poteva essere ampiamente realizzato anche mediante dati anonimi.

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