La stazione appaltante aveva respinto l’istanza, evidenziando che la subappaltatrice non era titolare di interesse concreto e attuale all’estrazione degli atti in parola, da un lato in quanto “unico soggetto titolare formale e sostanziale del rapporto” contrattuale doveva reputarsi l’operatore economico affidatario dell’appalto e, dall’altro, per aver la subappaltatrice interrotto i lavori in un momento precedente a quello riguardante l’emissione della documentazione afferente i SAL oggetto di istanza ostensiva.
La subappaltatrice aveva pertanto proposto ricorso avverso il rigetto della propria istanza di accesso alla documentazione.
I giudici hanno evidenziato che, ai sensi dell’art. 22, l. 7 agosto 1990, n. 241, nelle gare pubbliche l’impresa aggiudicataria di un appalto ha diritto di accesso alle riserve apposte al registro di contabilità e alle relative controdeduzioni del direttore dei lavori, trattandosi di documentazione che, ancorché privatistica, attiene a un ambito di rilevanza pubblicistica atteso che l’Amministrazione, mediante l’esecuzione delle opere, mira essenzialmente a perseguire le proprie finalità istituzionali (si veda Consiglio di Stato, IV, 28 gennaio 2016, n. 326).
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento