La Corte dei conti della Toscana torna ad occuparsi di diritti di rogito, a pochi giorni di distanza dalla precedente deliberazione n. 6 del 15 febbraio 2018. In quel parere, pur prendendo atto delle interpretazioni unanimi di segno opposto da parte dei giudici ordinari, la Corte dei conti toscana ritiene che l’interpretazione letterale dell’art. 10, comma 2-bis del d.l. n. 90/2014 non presenti problematicità interpretative “laddove definisce puntualmente il perimetro di applicazione, ovvero il riconoscimento dei diritti di rogito ai segretari comunali di fascia C, operanti nei Comuni sprovvisti di figure dirigenziali nella pianta organica”. Sulla base di questa considerazione, pertanto, ritiene di confermare l’indirizzo in merito alla non spettanza dei compensi per l’attività di rogito per i segretari appartenenti alle fasce professionali “A” e “B” operanti in Enti privi di dirigenti. Si ricorda che la giurisprudenza del giudice del lavoro è univoca nel ritenere al contrario la norma chiara nell’attribuire a tali segretari il diritto ai compensi.
Si rammenta che la Corte dei conti, Sez. Friuli Venezia Giulia, con deliberazione n. 2/2018 ha rimesso alla Sezione Plenaria del Friuli Venezia Giulia la proposta di una “rilettura” da parte dei giudici contabili della norma sui diritti di rogito.
Diritti di rogito: per la Corte dei conti (Toscana) spettano ai vicesegretari
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