Diritti di rogito per i segretari: nuovi chiarimenti per semplificare le attività dei Comuni
La Corte dei conti (Friuli Venezia Giulia) prende atto della confusione che regna in materia di diritti di rogito e chiede alla Sezione Plenaria di rivedere l’orientamento “restrittivo”
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8 Febbraio 2018
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La Corte dei conti del Friuli Venezia Giulia chiede di “rivedere” la posizione della Sezione Autonomie sui diritti di rogito. La Sezione di controllo per il Friuli Venezia Giulia, infatti, attraverso deliberazione 1 febbraio 2018, n. 2, chiamata a pronunciarsi sull’annosa questione riguardante i diritti di rogito, rimette alla Sezione Plenaria la seguente questione: “Se sia possibile provvedere alla liquidazione dei diritti di rogito, ex art. 10 comma 2 bis del d.l. 90/2014 convertito con legge 114/2014, ai Segretari comunali di fascia A e B operanti in Enti privi di dirigenti sulla base della domanda del Segretario, anche senza una sentenza di condanna, in considerazione della costante giurisprudenza dei Giudici del Lavoro favorevole al riconoscimento dei predetti emolumenti”.
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