Diritti di rogito in favore dei segretari comunali di fascia A e B: contrasti fra giudici e Corte dei conti

Delibera Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria, 13 luglio 2017, n. 61

23 Agosto 2017
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La delibera 13 luglio 2017, n. 61 della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria, ha dichiarato inammissibile la richiesta di parere posta da un Ente locale in relazione ad eventuali obblighi di riconoscimento dei diritti di rogito, con la corresponsione delle relative somme, in favore dei segretari comunali di fascia A e B. Secondo sezione regionale ligure della Corte dei conti, la richiesta di parere palesa chiaramente il timore dell’Ente di vedersi coinvolto in una controversia (in presenza di contrapposti orientamenti interpretativi della giurisprudenza contabile e di quella ordinaria di merito), con conseguente sovrapposizione alle eventuali valutazioni autonome degli Uffici requirenti e giurisdizionali competenti.
Ecco cosa afferma la Sezione: “La richiesta di parere è da considerarsi ammissibile sotto il profilo soggettivo e procedurale, in quanto è stata sottoscritta dall’organo legittimato a rappresentare l’Amministrazione ed è stata trasmessa tramite il Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria, nel rispetto, cioè, delle formalità previste dall’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131.
Sotto il profilo oggettivo, invece, è da considerarsi inammissibile in quanto essa palesa chiaramente il timore dell’ente di vedersi coinvolto in una causa di lavoro qualora, seguendo l’orientamento assunto dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione 24.06.2015, n. 21/SEZAUT/2015/MIG, ritenesse di negare i compensi derivanti dai diritti di segreteria richiesti dal proprio personale, riconosciuti come dovuti da ampia giurisprudenza di merito, non a caso puntualmente richiamata dallo stesso remittente (Trib. Busto Arsizio n. 307/2016; Trib. Milano n. 1539/2016; 2561/2016; App. Brescia n. 272/2017).
Poiché pertanto tale valutazione può essere prodromica all’instaurazione di un eventuale contenzioso tra il Comune e il proprio Segretario Comunale, con possibile esposizione a responsabilità amministrativo – contabile nel caso di soccombenza dell’ente territoriale e conseguente sovrapposizione alle eventuali valutazioni autonome degli Uffici requirenti e giurisdizionali competenti”.

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Redazione

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