Ecco cosa afferma la Sezione: “La richiesta di parere è da considerarsi ammissibile sotto il profilo soggettivo e procedurale, in quanto è stata sottoscritta dall’organo legittimato a rappresentare l’Amministrazione ed è stata trasmessa tramite il Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria, nel rispetto, cioè, delle formalità previste dall’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131.
Sotto il profilo oggettivo, invece, è da considerarsi inammissibile in quanto essa palesa chiaramente il timore dell’ente di vedersi coinvolto in una causa di lavoro qualora, seguendo l’orientamento assunto dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione 24.06.2015, n. 21/SEZAUT/2015/MIG, ritenesse di negare i compensi derivanti dai diritti di segreteria richiesti dal proprio personale, riconosciuti come dovuti da ampia giurisprudenza di merito, non a caso puntualmente richiamata dallo stesso remittente (Trib. Busto Arsizio n. 307/2016; Trib. Milano n. 1539/2016; 2561/2016; App. Brescia n. 272/2017).
Poiché pertanto tale valutazione può essere prodromica all’instaurazione di un eventuale contenzioso tra il Comune e il proprio Segretario Comunale, con possibile esposizione a responsabilità amministrativo – contabile nel caso di soccombenza dell’ente territoriale e conseguente sovrapposizione alle eventuali valutazioni autonome degli Uffici requirenti e giurisdizionali competenti”.
>> CONSULTA LA DELIBERAZIONE 13 LUGLIO 2017, n. 61.
>> CONSULTA TUTTE LE NEWS RECENTI IN MATERIA DI DIRITTI DI ROGITO.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento