La sentenza del Tribunale di Ancona n. 348 del 24 ottobre 2018 impone di affrontare il tema dei diritti di rogito approfondendo la tematica dei contenziosi in corso. Infatti, nella sentenza del giudice del lavoro di Ancona, pur prendendo atto che il Comune aveva provveduto, dopo la decisione della Sezione Autonomie della Corte dei conti n. 18/2018, al pagamento delle somme dovute al segretario e che, pertanto, in merito all’oggetto principale della controversia vi era stata la cessazione della materia del contendere, il segretario ha comunque insistito sulla condanna alla rivalutazione ed interessi, nonché sulla condanna alle spese di lite. Il Tribunale adito, ha concluso ritenendo la rivalutazione egli interessi dovuti, nella misura di legge, ex art.429 cpc. e, applicando il principio della soccombenza (sostanzialmente) virtuale del comune, lo ha condannato al pagamento del 50% delle spese di lite, in quanto ha seguito “l’orientamento indicato (e poi abbandonato, in corso di causa) dalla Corte dei conti sulla specifica questione, così al fine riconoscendo spontaneamente il diritto. Ciò giustifica la parziale compensazione delle spese”.
La via della transazione per la conclusione delle pendenze sui diritti di rogito
Nel volume, edito da Maggioli, Diritti di rogito per i Segretari degli Enti locali (Guida operativa all’applicazione della disciplina dopo la Deliberazione Corte dei conti Sez. Autonomie n. 18/2018) si è avuto modo di scrivere “prima di concludere sul tema, appare doverosa una menzione ai casi in cui i contenziosi sono pendenti innanzi al giudice del lavoro, contenziosi che a seguito del revirement della Corte dei conti, Sezione Autonomie sono divenuti del tutto inutili. Infatti, le amministrazioni se non avevano ottenuto nessuna sentenza favorevole prima del cambio di rotta della Sezione Autonomie, attualmente non possono ipotizzare esiti migliori. In realtà, appare consigliabile inserire negli accordi transattivi relativi all’intera vicenda clausole che pongano fine ai contenziosi, clausole che necessariamente dovranno tener conto delle spese legali relative alle attività già espletate”.
La transazione per concludere le pendenze tra Amministrazioni e segretari è, infatti, la soluzione preferibile dopo la deliberazione della Corte dei conti, Sezione Autonomie, n. 18/2018. Infatti, dopo tale decisione, sempre nel volume citato, si è avuto modo di scrivere “non vi è più alcun dubbio sul diritto dei segretari operanti in enti privi di dirigenti a percepire i diritti di rogito, a prescindere dalla fascia professionale di appartenenza. Tale diritto ovviamente spetta dalla data di entrata in vigore della norma, avendo la decisione della Sezione Autonomie interpretato, in modo differente, le norme già esistenti. Per tale ragione i Segretari comunali di fascia “A” e “B” operanti in enti privi di dirigenti che non hanno percepito i diritti di rogito negli anni passati hanno diritto a percepire le somme per l’attività rogatoria da loro prestata, ovviamente entro il limite normativo del quinto dello stipendio in godimento, limite relativo a ciascun anno.
Gli enti che hanno prudenzialmente accantonato le risorse provvederanno alla liquidazione delle stesse. Per gli enti che non hanno accantonato le somme si pone il problema di reperire le risorse. Non è escluso che del tema saranno interessata qualche sezione regionale della Corte dei conti.
Pur consapevoli che le decisioni dovranno essere assunte dalle singole amministrazioni tenendo conto delle specifiche situazioni concrete, a parere di chi scrive, nel caso in cui l’ente non abbia provveduto al pagamento la soluzione che appare preferibile è una transazione tra il Segretario e l’ente. La transazione, secondo quanto previsto dall’art. 1965 del codice civile, è il contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro. Elemento essenziale del negozio transattivo è costituito dalle reciproche concessioni, che, nel caso di specie, potrebbero consistere nella rinuncia da parte del Segretario alla rivalutazione e agli interessi sulle somme da corrispondere o a parte dei conguagli relativi all’indennità di risultato. La transazione è altamente consigliabile laddove sussista già un contenzioso in corso; in questi casi le reciproche concessioni potrebbero riguardare anche le spese legali. La decisione di giungere ad una transazione, inoltre, avrebbe il vantaggio di evitare di ricorrere la procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio. Infatti, a differenza dei debiti fuori bilancio, gli accordi transattivi hanno natura negoziale, presuppongono una decisione di pervenire ad un accordo con la controparte, con la conseguenza che l’ente ha la possibilità di prevedere non solo il sorgere dell’obbligazione ma anche i modi ed i tempi dell’adempimento. Ne discende che l’ente è in condizioni di attivare le normali procedure contabili di spesa. Per costante ed unanime orientamento della Corte dei conti, la fattispecie degli accordi transattivi non rientra tra le tassative e non estensibili tipologie di spesa che l’art. 194 del TUEL annovera come debiti fuori bilancio, nelle quali non si considera incluso l’istituto contrattuale delle transazioni”.
Conclusioni
Tenendo conto del panorama giurisprudenziale la condanna alle spese, anche integrale, è una possibilità molto probabile per i contenziosi in corso. Per tale motivo la transazione appare essere allo stato fortemente raccomandata alle Amministrazioni.
Nel volume Diritti di rogito per i Segretari degli enti locali (Guida operativa all’applicazione della disciplina dopo la Deliberazione Corte dei conti Sez. Autonomie n. 18/2018) sono stati predisposti si seguenti schemi:
- Schema di transazione in caso di lite pendente per la liquidazione dei diritti di rogito per segretari di fascia “A” e “B” in enti privi di dirigenti;
- Schema di transazione in caso non vi sia lite pendente per la liquidazione dei diritti di rogito per segretari di fascia “A” e “B” in enti privi di dirigenti.
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