Diritti di rogito: aumentano i casi di condanna alle spese per le Amministrazioni

Indirizzi operativi in relazione al diritto dei segretari operanti in Enti in cui non sono presenti dirigenti a percepire i compensi per l’attività rogatoria

21 Dicembre 2017
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di AMEDEO SCARSELLA

I giudici ordinari continuano a pronunciarsi sul diritto dei segretari comunali e provinciali appartenenti alle fasce professionali A e B, operanti in Enti privi di dirigenti, a percepire i diritti di rogito. Le sentenze, più di venti (22 per la precisione), sono tutte nella stessa direzione: disattendono le conclusioni cui era giunta la Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 21/2015, riconoscono il diritto dei segretari, a prescindere dalla loro fascia di appartenenza, operanti in Enti in cui non sono presenti dirigenti, a percepire i compensi per l’attività rogatoria di cui all’art. 10 del d.l. 90/2014, convertito con legge 144/2014 (per approfondimenti sulla tematica si rinvia ai precedenti articoli I diritti di rogito spettano ai segretari appartenenti alle fasce professionali “A” e “B” operanti in Enti privi di dirigentiSpettanza diritti di rogito ai Segretari in Enti privi di dirigenza: il giudice ordinario consolida l’orientamento).
Le sentenze emesse dai giudici ordinari, per ben quattro volte hanno anche condannato alle spese di lite gli enti locali, che ritenevano di non erogare i compensi sulla base della citata deliberazione n. 21/2015 della Corte dei Conti, Sezione Autonomie (da ultimo Tribunale di Perugia, Sez. Lavoro, sentenza n. 462 del 6 dicembre 2017).

Consigli operativi

In tale contesto moltissime amministrazioni locali hanno provveduto ad accogliere l’interpretazione fornita dal giudice ordinario, anche tenendo conto che l’interpretazione stessa appare di sicuro più rispondente al tenore letterale della norma.

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