La prima pronuncia in esame è la sentenza del Tribunale di Parma 26 ottobre 2017, n. 250 sui segretari comunali, iscritti nelle fasce professionali A e B, operanti in Enti privi di dirigenza. Il Comune è stato in questo caso condannato a tutte le spese legali: il giudice si è pronunciato anche sul soggetto su cui grava l’onere tributario dell’IRAP affermando che lo stesso non può essere posto a carico del dipendente.
La seconda pronuncia è incarnata dalla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio 8 novembre 2017, n. 438. Anche in questo caso, richiamando sia l’interpretazione letterale della norma, che la sua ratio, si giunge ad affermare il diritto del segretario, iscritto nella fascia professionale A e B, operante in Enti privi di dirigenza, a percepire i diritti di rogito. Ricordiamo che il medesimo Tribunale si era espresso negli stessi termini in precedenza (sentenza 3 ottobre 2016, n. 307). Sono numerose ormai le sentenze che si collocano lungo questo orientamento (ben 16).
>> CONSULTA LA RASSEGNA DI SENTENZE IN MATERIA DI DIRITTI DI ROGITO AI SEGRETARI.
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