In merito, la Corte dei conti, Sezione Autonomie deliberazione n. 18/2018 La Sezione delle autonomie della Corte dei conti enuncia il seguente principio di diritto: “In riforma del primo principio di diritto espresso nella delibera 21/SEZAUT/2015/QMIG, alla luce della previsione di cui all’art. 10 comma 2-bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competono ai segretari comunali di fascia C nonché ai Segretari comunali appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali”.
Diritti di rogito ai Segretari comunali di fascia A e B
Competono qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali
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