Dirigenza sanitaria: ok al riordino

Il varo della riforma è giunto nel corso del Consiglio dei ministri dello scorso 21 luglio: come cambia la nomina dei direttori generali?

25 Luglio 2017
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Il Consiglio dei ministri (n. 39) tenutosi lo scorso 21 luglio ha approvato il riordino della dirigenza sanitaria all’interno del più ambito della riforma della Pubblica Amministrazione targata Marianna Madia.
Si tratta del decreto correttivo che consente la riforma del governo degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, in particolare del conferimento degli incarichi di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario, nonché di direttore dei servizi socio-sanitari, ove previsto dalla legislazione regionale. Nello specifico si tratta delle “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, di attuazione della delega di cui all’articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria” (decreto legislativo – esame definitivo).

Riforma dirigenza sanitaria: cosa cambia

Si conferma l’elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, stabilendo i principi fondamentali e uniformi validi ai fini dell’attribuzione del punteggio da parte della Commissione.
Il ministero della Salute precisa:
a) una volta individuati gli idonei appartenenti all’albo nazionale, la valutazione dei candidati è effettuata dalla Commissione regionale, nell’ambito della procedura regionale, “per titoli e colloquio”;
b) la nomina della Commissione regionale è demandata al Presidente della Regione;
c) le modalità e i criteri della valutazione vengono definiti dalle Regioni, tenendo conto che, in ogni caso, le Regioni possono dettare ulteriori “modalità e criteri di selezione” al fine di individuare il candidato più idoneo a ricoprire l’incarico che si intende attribuire;
d) nell’ipotesi di decadenza e di mancata conferma dell’incarico, le Regioni possano procedere alla nuova nomina oltre che con la procedura prevista dal decreto legislativo 171/2016, anche mediante l’utilizzo degli altri nominativi inseriti nella rosa di candidati, purché si tratti di una selezione svolta in data non antecedente agli ultimi tre anni e che comunque, in ogni caso, i candidati della rosa risultino ancora inseriti nell’elenco nazionale.

Direttori generali: il raggiungimento degli obiettivi

Il Ministero della salute ha inoltre spiegato che si dispone anche “l’ampliamento da sessanta a novanta giorni del termine entro il quale la Regione procede alla verifica dei risultati aziendali conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi di ciascun direttore generale”.
Il testo ha ottenuto l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e i pareri favorevoli della Conferenza Unificata, del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari.

>> CONSULTA IL COMUNICATO STAMPA UFFICIALE DEL GOVERNO.

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