tratto da Comuni.it – Il dipendente pubblico che manca dal lavoro a causa di visite mediche non dovrà chiedere un permesso ad hoc. Il TAR del Lazio ha sentenziato che si torna, almeno fino a quando non sarà introdotta una nuova regolamentazione, alla vecchia disciplina, che in pratica prevedeva per questi casi la classica assenza per malattia.
La sentenza n. 5714/2015 ha infatti accolto l’impugnazione da parte di un sindacato, cancellando la parte della circolare n. 2/2014 della Funzione pubblica in cui, appunto, si stabiliva il ricorso al permesso per i dipendenti pubblici che dovessero assentarsi dal lavoro per sottoporsi a visite mediche specialistiche, terapie o esami diagnostici.
La vecchia legge
Il tutto era nato dal decreto “pubblico impiego” del 2013, nel quale si era stabilito che “nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all’orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica”.
Cosa cambiava quindi rispetto al passato per il dipendente pubblico? Che:
- “l’assenza è giustificata” è sostituita con “il permesso è giustificato”;
- dopo “di attestazione” sono state inserite “anche in ordine all’orario”;
- oltre alla solita consegna, c’è la possibilità di trasmetterla “da questi ultimi mediante posta elettronica”.
L’oggetto del contendere
La circolare 2/2014 è stata impugnata davanti al Tar da un’organizzazione sindacale per la parte in cui disponeva che “per l’effettuazione di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il dipendente deve fruire dei permessi per documentati motivi personali, secondo la disciplina dei contratti nazionali, o di istituti contrattuali similari o alternativi (come i permessi brevi o la banca delle ore)“.
Secondo il Tar, l’utilizzo della parola “permesso”, invece della seconda espressione “assenza” adottato dalla precedente legge, trae fondamento dalla consapevole esigenza di regolare la mancata prestazione lavorativa per visite mediche tramite gli istituti contrattualmente previsti per giustificare un’assenza diversa dalla malattia.
Fra l’altro il motivo del vecchio decreto 2013 è proprio quello di impedire l’abuso delle “assenze per malattia” da parte di pubblici dipendenti in caso di visite specialistiche o di terapie di breve duratache, se ancorate ad uno stato patologico in atto, temporaneamente invalidante, possono certamente essere giustificate dal medico curante come tali a suo giudizio tecnico, discrezionale. Ne consegue che, in tale ultimo caso, né la nuova norma né la circolare 2/2014 hanno inteso eliminare l’assenza per malattia conclamata come assenza giustificata e certificabile secondo le ordinarie modalità.
La decisione finale
Il passo chiave è questo: secondo il Tar, se per queste esigenze di visita medica si imponesse l’utilizzo immediato di quel tipo di permessi, si avrebbe uno sconvolgimento dell’organizzazione del lavoro e della vita personale del dipendente, il quale “ben potrebbe aver già usufruito di tali forme di giustificazione di assenza, confidando di poter avvalersi dell’ulteriore modalità di ‘assenza per malattia’ prima prevista dalla conformazione della richiamata norma e dal contratto nazionale applicabile o, viceversa, non potrebbe più avvalersi di tali ‘permessi’ per ‘documentati motivi personali’ diversi dallo svolgimento di terapie, visite e quant’altro“.
Pertanto, concludono i magistrati, la nuova regola del 2013 non può avere un carattere immediatamente precettivo ma deve comportare, per la sua applicazione anche mediante atti generali quali circolari o direttive, una più ampia revisione della disciplina contrattuale di riferimento.
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